n. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 13 agosto 2014 -

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante pro tempore, sig. Vasco Errani, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1092 del 14 luglio 2014 (doc. 1), rappresentata e difesa per mandato speciale a margine dal prof. avv. Giandomenico Falcon (c.f. FLC GDM 45C06 L736E), dal prof. avv. Franco Mastragostino (c.f. MST FNC 47E07 A059Q) e dall'avv. Luigi Manzi (c.f. MNZ LGU 34E15 H501Y;

fax: 06/3211370;

PEC: luigimanzi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente in carica;

con notifica anche: alla Corte dei conti, Procura regionale per l'Emilia Romagna - Bologna, in persona del Procuratore Regionale;

alla Corte dei conti, Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna - Bologna, in persona del suo Presidente;

Per la dichiarazione: 1) che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti di Bologna, di trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti di Bologna la deliberazione n. 249/2013, lesiva dell'autonomia del Consiglio regionale e in quanto tale annullata da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 15 maggio 2014, e cio' nonostante presa in considerazione dalla Procura regionale a fondamento documentale della propria iniziativa;

2) che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti di Bologna, di procedere alle attivita' prodromiche all'esercizio dell'azione di responsabilita' erariale, inviando corrispondenti Contestazioni di responsabilita' e inviti a dedurre ai capigruppo del Consiglio ed a singoli consiglieri, a seguito della trasmissione delle predette delibere, illegittimamente assunte e poi annullate da codesta Corte costituzionale con la sopra citata sentenza n. 130/2014, e cio' nonostante prese in considerazione dalla Procura regionale a fondamento documentale della propria iniziativa;

3) che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti di Bologna, il potere di procedere, in relazione alle spese dei gruppi consiliari relative all'esercizio 2012, sulla base dell'illegittimo atto di controllo, ad un generalizzato sindacato sulla «inerenza al mandato istituzionale» delle spese dei gruppi, rivolto ad accertare in via sistematica «la destinazione, il contenuto, e le modalita', della utilizzazione dei contributi a carico del bilancio regionale destinati al funzionamento e alle attivita' dei singoli gruppi consiliari», sovrapponendo autonomi e differenti apprezzamenti alle valutazioni di merito riservate agli organi regionali, cosi' protraendo la precedente illegittima azione di controllo e fuoriuscendo dai legittimi confini del sindacato giurisdizionale;

4) che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti di Bologna, il potere di «invitare» direttamente la Presidente dell'Assemblea Legislativa a provvedere al recupero amministrativo di somme irritualmente ed unilateralmente da essa Procura ritenute non inerenti al mandato istituzionale;

nonche' per il conseguente annullamento: quanto al punto 1), della nota del Presidente della Sezione di Controllo prot. n. 0003660 del 10 luglio 2013 (doc. n. 2), di comunicazione/trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti della deliberazione della Sezione di controllo 249/2013/FRG del 10 luglio 2013 e degli elenchi allegati recanti le spese rendicontate dai Gruppi consiliari relative all'esercizio 2012, dichiarate tutte irregolari (doc. n. 3);

quanto ai punti 2) e 3), delle Contestazioni di responsabilita' ed invito a dedurre inviate ai Capigruppo, nonche' congiuntamente ai Capigruppo e a singoli consiglieri regionali, e segnatamente delle seguenti, datate 5 giugno 2014 e successive (docc. dal n. 4 al n. 17 compreso): Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Villani Luigi Giuseppe, nella sua qualita' di Presidente e Consigliere del gruppo assembleare il «Popolo delle Liberta'»;

Contestazione di responsabilita' e invito a dedurre nei confronti di Sconciaforni Roberto, nella sua qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Federazione della Sinistra»;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Barbati Liana, nella sua qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Italia dei Valori»;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Naldi Gian Guido, nella sua qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «SEL VERDI»;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco, nella sua qualita' di Presidente e di consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Noe' Silvia nella sua qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare UDC;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Alessandrini Tiziano, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Bonaccini Stefano, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Carini Marco, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Casadei Thomas, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Ferrari Gabriele, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Montanari Roberto, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Barbati Liana e Grillini Franco, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Italia dei Valori»;

Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Barbati Liana e Mandini Sandro, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Italia dei Valori»;

nonche' ogni altra contestazione e invito a dedurre eventualmente in corso di notifica, di pari contenuto;

quanto al punto 4), della nota del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti datata 9 luglio 2014, n. 5190 (doc. n. 18), con la quale si invita la Presidente dell'Assemblea Legislativa a provvedere al recupero amministrativo delle somme ritenute irregolari per asserito difetto di inerenza al mandato istituzionale, riferite ai consiglieri Palma Costi, Monica Donini e Giuseppe Paruolo. Ad avviso della ricorrente Regione Emilia-Romagna, i comportamenti sopra descritti e tradottisi negli atti indicati costituiscono lesione dell'autonomia e delle prerogative costituzionali dell'Assemblea legislativa, quali garantite dal complesso delle regole e dei principi di cui agli artt.100, comma secondo, 103 comma secondo, 114 comma secondo, 117 e 123 Cost. e, per quanto riguarda specificamente il Consiglio regionale, agli artt. 121, primo e secondo comma e 122 quarto comma, Cost. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. Fatto Con la sentenza n. 130 del 15 maggio 2014, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha annullato le deliberazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna inerenti ai rendiconti dei Gruppi Consiliari per l'esercizio 2012. Tale sentenza ha confermato che il controllo da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con le modalita' previste d.l. n. 174/2012, opera soltanto a partire dal 2013, sulla base delle Linee guida definite in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed ha ribadito che tale controllo e' di natura documentale, «non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei Gruppi nei limiti del mandato istituzionale (sent. Corte cost. n. 39/2014)». Cio' nonostante - sulla base della comunicazione/trasmissione all'Ufficio Inquirente in data 10 luglio 2013 da parte della Sezione regionale di controllo della deliberazione n. 249/2013 del 10 luglio 2013, recante la dichiarazione di irregolarita' dei rendiconti dei Gruppi consiliari, nonche' degli elenchi delle spese dichiarate irregolari, comunicazione che non puo' non considerarsi quale elemento fondante e qualificante, per la sua specificita', dell'iniziativa dell'Ufficio Inquirente (pur asseritamente ascritta anche a generiche notizie di stampa e ad un altrettanto generico esposto presentato da...

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