n. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 luglio 2014 -

Ricorso della Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 4 giugno 2014, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale per atto del notaio Giuseppe Comparone di Ancona n. rep. 638 del 9 giugno 2014;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri «pro tempore» per la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di adottare i seguenti atti: a) nota prot. n. 74491 Rif. S.I. 2446/V dell'11 settembre 2013, con cui il Ragioniere Generale dello Stato ha disposto l'esecuzione presso la Regione Marche, da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, di una verifica amministrativo-contabile avente ad oggetto la gestione e le spese di personale, ai sensi dell'art. 60, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

b) nota M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 36675 del 14 aprile 2014, avente ad oggetto «Verifica amministrativo-contabile presso la Regione Marche» a firma del Ragioniere Generale dello Stato, con allegato elenco delle osservazioni ed allegati;

c) relazione M.E.F. - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza del 15 gennaio 2014 sulla verifica amministrativo-contabile presso la Regione Marche, eseguita dal 7 ottobre 2013 al 7 novembre 2013 (spese personale), trasmessa al Presidente della Regione Marche in data 24 aprile 2014, in quanto emanati in carenza di potere in ragione della illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, nonche' in violazione della sfera di autonomia regionale costituzionalmente garantita dagli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., e per l'effetto l'annullamento dei suddetti atti;

la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di adottare gli atti sopra richiamati sub a), b) e c), in quanto comunque emanati in violazione dell'art. 60, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, nonche' della sfera di autonomia regionale costituzionalmente garantita dagli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., e per l'effetto l'annullamento dei suddetti atti. Fatto 1. - Con nota prot. n. 74491 dell'11 settembre 2013 il Ragioniere Generale dello Stato ha disposto la verifica amministrativo-contabile ex art. 60, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, avente ad oggetto la gestione e le spese del personale della Regione Marche. Tale verifica, affidata dall'Ispettore generale capo di finanza al dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, dott. Massimiliano Bardani, si e' svolta dal 7 ottobre al 7 novembre 2013 presso la Regione Marche. 1.1. - In allegato alla nota M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 36675 del 14 aprile 2014, il Ragioniere Generale dello Stato ha trasmesso sia al Presidente della Regione, sia alla Sezione regionale di controllo, sia, infine, alla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Marche, la relazione M.E.F. - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza del 15 gennaio 2014, contenente i risultati del controllo effettuato dal dott. Bardani. 1.2. - Tale relazione contiene una serie di rilievi in ordine alla complessiva gestione del personale della Regione relativa agli anni 2008-2009-2010-2011-2012, sintetizzati come segue nell'elenco allegato alla nota nota M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 36675 del 14 aprile 2014: 1) Inosservanza del principio dell'adeguato accesso dall'esterno per gli anni 2008, 2010 e 2011;

2) Illegittima quantificazione delle risorse del fondo per la produttivita' collettiva e per il miglioramento del servizio del personale della Giunta, con particolare riguardo agli incrementi con risorse di bilancio, per gli anni 2008 e 2009, delle «risorse finalizzate a personale a tempo determinato programmi e progetti ex DGR n. 862/2008» e delle «risorse una tantum introduzione sistema premiante qualita'» in presenza di adeguate economie non utilizzate per far fronte, almeno in parte, a tali maggiori servizi;

3) Violazione dei principi di selettivita' meritocratica previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali (PEO), poste in essere nel 2010 e nel 2011, a favore del personale della Giunta regionale, ricorrendo inoltre, per il 2011, allo scorrimento delle graduatorie gia' utilizzate per le PEO 2010;

4) Attribuzione generalizzate dei compensi per produttivita' sulla base di automatismi non selettivi;

5) Indebita erogazione di varie indennita': a) corrisposte in misura superiore all'indennita' di rischio;

b) attribuite in modo generalizzato per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita';

c) erogate in modo atipico sia rispetto a quanto previsto dalla disciplina contrattuale (articolo 17, comma 2, lettera g) sia per quanto riguarda le modalita' con cui sono state finanziate;

d) imputate non a carico del fondo a seguito di regolare contrattazione bensi' a seguito di ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) adottata ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

6) Incremento del fondo per il trattamento accessorio del Consiglio regionale mediante interventi legislativi regionali che vanificano la funzione delle norme contenute nella disciplina contrattuale nazionale;

7) Illegittimo conferimento di incarichi dirigenziali della Giunta regionale a tempo determinato oltre i limiti previsti dalla normativa nazionale e in assenza di procedure selettive;

8) Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del Segretario generale della Giunta regionale con risorse non previste nel fondo per il trattamento accessorio della dirigenza;

9) Errata quantificazione del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza: a) mediante interventi legislativi regionali che vanificano la funzione delle norme contenute nella disciplina contrattuale nazionale;

b) conseguente alla mancata sottrazione dal fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione dei dirigenti a tempo determinato;

10) Erogazione ad alcuni dirigenti della Giunta regionale di un compenso atipico denominato «indennita' di datore di lavoro» in violazione del principio di onnicomprensivita' della retribuzione accessoria;

11) Illegittima erogazione alla dirigenza della indennita' di risultato in assenza di un valido sistema di valutazione selettiva;

12) Anomalo procedimento di stabilizzazione dei precari: a) in base al cumulo dell'anzianita' maturata mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a termine;

b) con effettuazione delle suddette procedure oltre i termini di legge consentiti;

13) Illegittimo utilizzo dello scorrimento delle graduatorie per procedere, successivamente al 1° gennaio 2010, alle progressioni verticali per un numero di posti superiore a quello previsto. 1.3. - Occorre, inoltre, sottolineare che i rilievi formulati nella relazione da parte del dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, a prescindere dal loro specifico contenuto, sono volti a segnalare: i) casi di asserito contrasto tra la legislazione regionale e la legislazione statale o la disciplina contenuta all'interno di contratti collettivi nazionali (cap. 2, par. 2.1.1, cap. 3, parr. 3.1.1, 3.2;

cap. 4, parr. 4.1 e 4.2;

cap. 5, par. 5.1);

ii) casi di asserito contrasto tra norme contenute nei contratti collettivi decentrati e norme contenute nelle leggi o negli atti aventi forza di legge statali o nei contratti collettivi nazionali (cap. 3, parr. 3.1.1 e 3.2;

cap. 4, par. 4.1);

iii) ipotesi di mancata attuazione di disposizioni regionali (cap. 3, par. 3.1.1);

iv) l'inosservanza del principio dell'adeguato accesso dall'esterno (cap. 1);

v) ipotesi di asserito contrasto tra i criteri indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - e adottati dalla Regione Marche - ai fini della verifica in ordine alla riduzione delle spese per il personale e dei fondi dei dirigenti e del comparto e i criteri individuati, invece, in ordine alle medesime valutazioni, dalla Ragioneria generale dello Stato (cap. 2, parr. 2.1.1 e 2.1.2);

vi) ipotesi di erogazioni previste da ordinanze della protezione civile che, ad avviso dell'ispettore del MEF, non trovano alcun fondamento in norme di legge o nei contratti collettivi nazionali (cap. 3, par. 3.1.1);

vii) talune asserite criticita' che presenterebbe la disciplina - o, in qualche caso, che discenderebbero dal modo di applicazione della stessa - posta dai contratti collettivi decentrati (cap. 3, par. 3.1.1) o contenuta in delibere della Giunta regionale (cap. 4, par. 4.1) o dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale (cap. 5, par. 5.1). 1.4. - Sulla scorta dei rilievi critici formulati nella relazione dell'ispettore dott. Bardani, la Ragioneria Generale dello Stato, nella nota n. 36675 del 14 aprile 2014: a) ha affidato «all'iniziativa di codesta Regione l'adozione dei provvedimenti idonei all'eliminazione delle criticita' rilevate nella predetta relazione»;

b) ha richiesto che «i relativi elementi informativi [siano] inviati, con nota a firma del rappresentante legale dell'ente, a questo Dipartimento, rispettando l'ordine ed il contenuto dei singoli rilievi» c) ha inviato, «ai fini dell'accertamento di...

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