N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 ottobre 2012

Ricorso della Regione siciliana in persona del suo Presidente pro tempore on. dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli dell'ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Roma nella sede dell'ufficio della Regione stessa, via Marghera n. 36;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n.

370, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri ed elettivamente presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12;

Per la risoluzione previa sospensione del conflitto di attribuzione insorto fra Regione siciliana e Stato per effetto del decreto del 26 luglio 2012 del Ministero dell'interno, pubblicato nella G.U.R.I. n. 177 del 31 luglio 2012, nella parte in cui, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede la riduzione dei fondi di cui agli articoli 1 e 3 dello stesso provvedimento nei confronti dei comuni ricadenti nel territorio della Regione siciliana per violazione per eccesso di delega dell'art. 76 della Costituzione in riferimento agli articoli 1 e 27 della legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, dell'art. 10 L.C. n. 3/2001 con riferimento all'art. 119 della Costituzione nonche' dell'art. 43 dello statuto stesso.

Fatto Con ricorso iscritto al n. 162/2011 del registro ricorsi di codesta ecc.ma Corte questa Regione ha proposto ricorso per questione di legittimita' in via principale nei confronti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante meccanismi sanzionatori e premiali per violazione, per quel che rileva ai fini del presente conflitto, dei seguenti parametri:

per eccesso di delega dell'art. 76 della Costituzione in riferimento articoli 1 e 27 della legge di delega 5 maggio 2009, n.

42, unitamente alla violazione dell'art. 10 L.C. n. 3/2001 con riferimento all'art. 119 della Costituzione nonche' dell'art. 43 dello statuto.

La discussione del citato ricorso e' stata fissata per il giorno 9 ottobre 2012.

Con il provvedimento attuativo che oggi si impugna, con riferimento alla violazione dei medesimi parametri, il Ministero dell'interno ha disposto che (art. 1) 'i comuni inadempienti per non aver rispettato il patto di stabilita' relativo all'anno 2011, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti e' determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto di bilancio trasmessa dell'ente.

  1. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della Regione siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l'ente e' tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3509, art. 2'.

    Con il successivo art. 3 il decreto ministeriale in epigrafe stabilisce che:

    '1. I comuni inadempienti al patto di stabilita' interno relativo all'anno 2011 per mancato invio della certificazione, ovvero per invio di certificazione non conforme alle modalita' di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, riportati nell'allegato B che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate...

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