N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 marzo 2012

Ricorso della Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale 80002870923) in persona del suo Presidente dott. Ugo Cappellacci, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto e in forza di delibera della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/1 del 23 febbraio 2012, dagli avv.ti Tiziana Ledda (codice fiscale LDDTZN52T59B354Q; PEC:

tledda@pec.regione.sardegna.it; fax: 070.6062418) e prof. Massimo Luciani (codice fiscale LCNMSM52L23H501G; fax: 06.697634240; PEC:

massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, a seguito e per l'annullamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, recante 'Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario.

(11A16869)', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

F a t t o 1. - Il presente conflitto trae origine dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, recante 'Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario. (11A16869)', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

Per comodita' d'esposizione e' opportuno trascrivere integralmente l'atto impugnato:

'Il Ministro dell'economia e delle finanze,

Vista la direttiva del Consiglio 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' nella quale si stabilisce, nei principi giuridici posti a fondamento della medesima, che gli Stati membri devono applicare, salvo specifiche deroghe, per ogni prodotto sottoposto al regime armonizzato dell'accesa, un'unica aliquota nazionale rispettosa di quella minima prevista dalla medesima direttiva per lo specifico impiego in cui il prodotto e' utilizzato;

Visto in particolare l'articolo 1 della predetta direttiva 2003/96/CE che include tra i prodotti sottoposti al regime dell'accesa armonizzata l'elettricita' prevedendo che gli Stati membri dell'Unione europea tassino la stessa conformemente alle disposizioni contenute nella medesima direttiva 2003/96/CE;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:

l'articolo 52, con il quale e' prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica;

l'Allegato I nel quale e' stabilita l'aliquota di accisa da applicare all'energia elettrica per ogni chilowattora di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con il quale e' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in favore dei Comuni per qualsiasi uso effettuato rispettivamente nelle abitazioni e nelle seconde case;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con la quale si attribuisce delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con il quale si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al richiamato articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n.

511 del 1988, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Visto il predetto articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n.

23 del 2011 che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative di quanto stabilito dal medesimo articolo 2, comma 6;

Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto-legge n. 511 del 1988 consumata nelle sole Regioni a Statuto ordinario, comprensive della parte versata all'erario relativamente alle utenze con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a 614 milioni di euro;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 tenuto conto che, a decorrere dall'anno 2012, cessera' di essere applicata, nelle Regioni a statuto ordinario, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del richiamato decreto-legge n. 511 del 1988 e che nel contempo e' necessario assicurare la neutralita' finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Ritenuto che non risulta possibile, ai sensi dei principi giuridici posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio 2003/96/CE, applicare aliquote di accisa sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che pertanto non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente dall'aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale;

Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalita' per la neutralizzazione, nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1. - Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica.

  1. L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, e' determinata in euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata.

    Art. 2. - Efficacia.

    Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana'.

  2. - Per completezza d'esposizione si deve osservare che, contestualmente al decreto ministeriale menzionato in epigrafe, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il D.M. 30 dicembre 2011, recante 'Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. (11A16870)', anch'esso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

    Questo secondo decreto ministeriale, in pretesa attuazione dell'articolo 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, ha previsto l'aumento, sull'intero territorio nazionale, dell'accisa erariale sul consumo di energia elettrica, al fine di compensare la soppressione dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica nelle (sole) Regioni a Statuto ordinario. La Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con delibera n. 9/2 del 23 febbraio 2012, ha deliberato di promuovere ricorso per conflitto di attribuzione per richiedere a codesta Ecc.ma Corte costituzionale l'annullamento anche di tale secondo decreto, per motivi largamente analoghi a quelli che di seguito si esporranno.

    Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, recante 'Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario.

    (11A16869)', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, e' gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione Autonoma della Sardegna e deve essere annullato per i seguenti motivi di D i r i t t o Premessa.

    Al fine di agevolare lo svolgimento dei motivi di ricorso senza dover tediare codesto Ecc.mo Collegio con inutili ripetizioni, valga di qui in avanti la precisazione che gli articoli della Costituzione che riconoscono attribuzioni costituzionali alle Regioni ordinarie sono richiamati ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che estende alle Regioni a Statuto speciale le disposizioni di maggior favore previste per le Regioni ordinarie nelle more della revisione dei loro statuti.

  3. - Violazione degli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42 del 2009 (in riferimento all'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011) e, per l'effetto, violazione degli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n.

    3 del 1948) e 117 (anche in riferimento alla direttiva 2003/96/CE) e 119 Cost. Il decreto ministeriale impugnato viola gli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42 del 2009 (in riferimento all'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011) e, per l'effetto, viola gli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto della Regione Sardegna e 117 e 119 Cost., in quanto detta disposizioni sulle accise applicabili nelle Regioni a Statuto speciale (e dunque anche nei confronti della Regione Sardegna) in pretesa attuazione di disposizioni di legge che non trovano applicazione - appunto - alle Regioni a Statuto speciale. In questo modo...

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