N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 dicembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, avente ad oggetto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano - Sez. I Penale, in persona del Presidente pro tempore, in relazione all'ordinanza, pronunciata in data 1.3.2010, con riferimento al procedimento penale n. 11776/06

R.G.T., con la quale e' stata rigettata la richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale del 1° marzo 2010, formulata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, on.le Silvio Berlusconi, per legittimo impedimento di quest'ultimo in quanto impegnato, nella medesima data, nella presidenza della riunione del Consiglio dei ministri.

Fatto Il Tribunale di Milano - Sez. I Penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale del 1° marzo 2010, formulata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, on.le Silvio Berlusconi, per legittimo impedimento di quest'ultimo in quanto impegnato, nella medesima data, nella presidenza della riunione del Consiglio dei Ministri.

Il Tribunale, dopo avere richiamato i principi affermati da codesta Corte in alcune pronunce, rese su ricorsi per conflitto di attribuzioni, analoghi (ma, come si dimostrera' piu' oltre, non identici) a quello che oggi ci occupa (in particolare, le sentenze n.

225/01 e n. 451/05), ha cosi' motivato la propria decisione: 'Ritiene il Collegio che la deduzione di un impedimento per una udienza gia' concordata non possa prescindere quantomeno dalla allegazione della specifica inderogabile necessita' della sovrapposizione dei due impegni perche', altrimenti, la funzione giudiziaria verrebbe ad essere svilita, con la conseguenza che il contemperamento degli opposti interessi di rilievo costituzionale allo svolgimento in tempi ragionevolmente rapidi del processo e all'esercizio delle funzioni parlamentari o governative verrebbe ad essere risolto nel dare esclusiva rilevanza al secondo di tali interessi; nella specie nulla e' stato dedotto circa la necessita' di fissare in data 24 febbraio 2010 una riunione del Consiglio dei Ministri per la data del 1° marzo 2010 coincidente con l'udienza gia' concordata e pertanto non puo' essere ritenuto il legittimo impedimento'.

Giova evidenziare, in fatto, che nel processo penale n. 22694/01

R.G.N.R. P.M. Milano nei confronti di Agrama Frank + altri, si sono svolte 25 udienze preliminari, 41 udienze dibattimentali avanti la I sezione penale del Tribunale di Milano.

L'on.le Silvio Berlusconi ha richiesto un solo rinvio per impedimento a comparire cioe' quello dell'udienza del 25 febbraio 2008 per lo svolgimento della campagna elettorale.

Nella qualita' di Presidente del Consiglio dei Ministri, ha invocato, quale legittimo impedimento a partecipare alle udienze dibattimentali del processo, il diritto-dovere di svolgere le funzioni costituzionali di Presidente del Consiglio dei Ministri, solo in un'altra occasione oltre a quella in cui e' stata pronunciata l'ordinanza, sopra menzionata; all'udienza del 16 novembre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, on.le Berlusconi, nell'invocare il legittimo impedimento, ha, comunque, dato la propria disponibilita' a che il Tribunale svolgesse le attivita' necessarie alla riunione con altro processo penale.

A cio' si aggiunga che, in altra occasione (udienza del 18 gennaio 2010), l'on.le Berlusconi, ancorche' impedito, ha acconsentito che si procedesse in sua assenza; sono state svolte, dopo la nomina dell'on.le Berlusconi a Presidente del Consiglio dei ministri, numerose udienze.

Peraltro, si deve rilevare che il Presidente del Consiglio dei ministri, on.le Berlusconi, ha rappresentato la propria intenzione a presenziare esclusivamente alle udienze dibattimentali nelle quali sarebbero state assunte le deposizioni dei testi della difesa.

Intervenuta la legge 7 aprile 2010, n. 51, recante disposizioni in materia di legittimo impedimento a comparire in udienza, la difesa dell'imputato, all'udienza del 12 aprile 2010, ha dedotto e documentato un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, consistente nell'impegno dell'imputato stesso a svolgere, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio dei Ministri, un viaggio di Stato.

Il Tribunale di Milano, sezione 1° penale, con ordinanza del 19 aprile 2010, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 della predetta legge 7 aprile 2010, n.

51, sospendendo il processo.

Come e' noto, codesta Corte, con sentenza 13 gennaio 2011, n. 23, ha cosi' deciso in ordine al predetto incidente di costituzionalita':

'dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. l, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza);

dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod.

proc.pen., l'impedimento addotto;

dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale relative all'art. 1, commi 2, 5 e 6, e all'art. 2 della legge n. 51 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 138 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione X penale, e dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale relative all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 138 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione I penale e sezione X penale, e dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformita' con l'art. 420-ter, comma 1, cod.proc.pen.'.

Codesta Corte, nella motivazione della predetta pronuncia, ha stabilito alcuni principi fondamentali in materia di legittimo impedimento di cui all'art. 420-ter c.p.p. per i titolari di un organo istituzionale quali sono il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quali imputati, per il concomitante esercizio delle attribuzioni governative previste dalle leggi in materia, delle attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di governo; principi che possono ritenersi applicabili al presente conflitto di attribuzioni che ora diventa di attualita' come sara' piu' avanti esplicitato.

Diritto 1. - Sull'ammissibilita' del ricorso.

1.1. - Sotto il profilo soggettivo.

Pacifica appare la spettanza...

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