Ricorso per cassazione

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58 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
TITOLO V – RICORSO
PER CASSAZIONE
Art. 110.MOTIVI DI RICORSO
1. Il ricorso per cassazione è am-
messo contro le sentenze del Con-
siglio di Stato per i soli motivi ine-
renti alla giurisdizione1 2.
Art. 111.SOSPENSIONE DELLA SEN-
TENZA (I)
1. Il Consiglio di Stato, se richiesto
con istanza previamente notificata
1 Sulle impugnazioni, articoli 91 (com-
prende il ricorso in Cassazione tra i mezzi
d’impugnazione) e 92 (termini di impugna-
zione).
2 Ricorso in Cassazione e regolamento di
giurisdizione: art. 11, co. 4 (salvezza degli
effetti della domanda originariamente pro-
posta).
alle altre parti, in caso di ecceziona-
le gravità ed urgenza, può sospen-
dere gli effetti della sentenza impu-
gnata e disporre le altre opportune
misure cautelari. Al procedimento
si applicano gli articoli 55, commi
2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo pe-
riodo, 2, 3, 4 e 5 (I). Copia dell’or-
dinanza è trasmessa alla cancelleria
della Corte di Cassazione (II).
(I) L’articolo 1, co. 1, lett. bb), d.lgs. 15
novembre 2011, n. 195, in vigore dall’8
dicembre 2011, ha sostituito la norma
originaria, che prevedeva: “Il Consi-
glio di Stato, su istanza di parte, in caso
di eccezionale gravità ed urgenza, può
sospendere gli effetti della sentenza im-
pugnata e disporre altre opportune mi-
sure cautelari”.
(II) Le parole “Copia dell’ordinanza è
trasmessa alla cancelleria della Cor-
te di Cassazione” sono state aggiunte
dall’art. 1, lett. q), d.lgs. 14 settembre
2012, n. 160, in vigore dal 3 ottobre
2012.

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