N. 94 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F.

80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta in carica, con sede in Genova per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte prima - n. 6 del giorno 11 aprile 2012, recante la 'Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e riordino dello sportello unico' e, in particolare, dell'art. 7, con l'allegato 1, lett. h), punti da 1 a 7, e dell'art.

9, con l'allegato 2, lett. g), per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma della Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei Ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 7 giugno 2012.

  1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte prima - del giorno 11 aprile 2012, n. 6, risulta pubblicata la legge 5 aprile 2012, n. 10, recante la 'Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e riordino dello sportello unico'. Tale legge regionale e' composta da diciassette articoli e 2 allegati.

  2. - Con riferimento alle norme regionali impugnate, si ritiene opportuno riportarne il testo per completezza espositiva Articolo 7 - Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) per interventi urbanistico - edilizi relativi ad attivita' produttive.

  3. Il procedimento automatizzato mediante presentazione allo SUAP di SCIA ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 160/2010 puo' essere applicato per l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 (Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a SCIA) che siano conformi alla disciplina urbanistica e territoriale, alle normative igienico - sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di pubbliche amministrazioni e che non interessino aree od immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, salvo il caso in cui l'interessato disponga gia' degli atti amministrativi necessari e li produca unitamente alla SCIA.

  4. La SCIA deve essere corredata delle dichiarazioni previste dall'art. 21-bis, comma 2, della L.R. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) a norma della vigente legislazione in materia, nonche' dalla ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della medesima L.P.

    16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere d), e), f), g), h), numeri 2, 3, 5, 6, 7, j), k), I), m), o), la SCIA deve essere corredata anche della relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato avente i contenuti stabiliti nel suddetto art. 21-bis, comma 3, della L.P. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere n), p) e r), la SCIA deve essere corredata di attestazione della conformita' urbanistico edilizia ed igienico - sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato di cui al medesimo art. 21-bis, comma 3.

  5. Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 inerenti impianti di teleradiocomunicazione la SCIA e' inviata allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL).

    La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonche' l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

  6. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) dell'Allegato i concernenti linee ed impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 volt contestualmente alla presentazione della SCIA e' data apposita comunicazione all'Amministrazione provinciale. Lo SUAP provvede ad acquisire in merito le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

  7. Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 i soggetti interessati presentano la SCIA allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonche' l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale...

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