N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 giugno 2012

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 4 giugno 2012, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora, domiciliato presso lo studio dell'avv. Marcello Cecchetti, in Roma, via A. Mordini 14.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012 convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012 n. 35, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost. anche sotto il profilo di violazione del principio della leale cooperazione.

In data 6 aprile 2012 e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 82, la legge n. 35 del 4 aprile 2012 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 5/2012, recante 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo'.

In particolare, l'art. 61, comma 3, prevede che 'Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico'.

L'impugnata disposizione e' lesiva delle competenze regionali per i seguenti motivi di Diritto 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, come convertito in legge, nella parte in cui consente al Governo di attivare meccanismi sostitutivi dell'intesa di una o piu' regioni interessate per l'adozione di un atto amministrativo statale anche quando tale intesa sia costituzionalmente necessaria, ponendosi cosi' in contrasto con le norme costituzionali dalle quali dipende la necessarieta' costituzionale dell'intesa stessa, cio' in violazione degli artt.

117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, nonche' del principio di leale collaborazione.

La norma in esame ammette che - a fronte di specifiche circostanze - siano adottati unilateralmente atti amministrativi da parte dello Stato, anche quando la legislazione vigente preveda la necessaria acquisizione dell'intesa di una o piu' Regioni; cio' facendo, tuttavia, si introduce - in via generalizzata - la possibilita' del superamento dell'intesa, in tutti i casi in cui, secondo il discrezionale ed insindacabile giudizio del Governo, ricorrano i gravi motivi di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario.

E' evidente quindi che l'intervento normativo all'odierno esame e' lesivo delle prerogative regionali costituzionalmente garantite in quanto atto ad incidere su molteplici competenze regionali, sia concorrenti che esclusive.

Infatti, come chiarito da costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la previsione, nella legislazione statale, dell'intesa regionale ai fini della adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato e' costituzionalmente necessaria allorquando lo Stato abbia avocato a se' funzioni regionali, attraverso la c.d. chiamata in sussidiarieta', ovvero nei casi in cui la legge statale interviene in un settore materiale caratterizzato da una concorrenza di competenze legislative, statali e regionali:

ebbene, in tutti questi casi, la giurisprudenza e' pacifica nel ritenere che la previsione dell'intesa, imposta dal principio costituzionale di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma che superi l'intesa, attribuendo drasticamente la decisione ad un solo soggetto. Nelle fattispecie su indicate, quindi, l'intervento statale e' ammesso a condizione che siano assicurati strumenti effettivi di partecipazione delle Regioni.

Pertanto, nei casi in cui la Costituzione impone l'individuazione di...

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