n. 182 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 dicembre 2012 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000);

Contro Provincia Autonoma di Bolzano in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2012, della legge provinciale della Provincia autonoma dl Bolzano 20 settembre 2012 n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 39, parti I-II del 25 settembre 2012, relativamente agli articoli 1, commi 4 e 5;

  1. comma 2;

3: 4, comma 1. Fatto Nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentina Alto Adige del 25 settembre 2012, parte I, e' stata pubblicata la legge provinciale di Bolzano n. 15/2012, intitolata all'Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale». Finalita' generale della legge, nell'asserito «rispetto dell'art. 8 comma 1 punto 2 dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino Alto Adige e per le finalita' degli articoli 101 e 102 dello Statuto speciale» (cosi' l'art. 1 comma 2) e' redigere un repertorio dei toponimi dell'Alto Adige e regolare l'uso di questi ultimi nella cartografia ufficiale (art. 2) e nella denominazione delle aree e dei luoghi pubblici (art. 4). Per quanto interessa il presente ricorso, l'art. 1, commi 4 e 5 della legge prevede: «4. Ogni toponimo e' raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue ci livello di comunita' comprensoriale, e approvato dal Comitato di cui all' articolo 3. 5. La proposta di inserimento ai termini del comma 4 e' indirizzata al comitato di cui all' articolo 3 dal consiglio della comunita' comprensoriale territorialmente competente, tenuto conto delle denominazioni diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue e del mantenimento invece della dizione originaria dei nomi storici.» L'art. 3 prevede: «l. La valutazione e l'approvazione delle proposte avanzate dalle comunita' comprensoriali territorialmente competenti di cui all'articolo 1, comma 5, spettano ad un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla Giunta provinciale per la durata di una legislatura. Tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri del rispettivi gruppi linguistici,e tre dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici. 2. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti;

le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, 3. Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, puo' di volta in volta invitare a partecipare alle proprie adunanze, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati. 4. Il Comitato definisce inoltre i criteri metodologici per l'organizzazione e la compilazione del repertorio toponomastico provinciale ed elabora, in armonia con gli indirizzi in materia seguiti dagli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e successive modifiche,e dagli organismi internazionali cui gli stessi aderiscono, le linee guida per la regolarizzazione dei nomi geografici provinciali, attinenti allo statuto legale dei nomi geografici nelle lingue parlate e all'alfabeto delle lingue stesse, regole ortografiche applicative ai nomi geografici, indicazioni circa la pronuncia dei nomi geografici, substrati linguistici riconoscibili nei nomi dei luoghi esistenti, ripartizione geografica delle lingue, particolarita' dei dialetti, relazioni tra dialetti e lingue normali, documenti di base, criteri di rilevazione e di accertamento, glossario delle parole necessarie per la comprensione delle carte, abbreviazioni ufficiali, e le unita' amministrative;

il Comitato si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione rilevante ai fini dell'attuazione della presente legge e provvede alla redazione del repertorio dei toponimi. 5. Le determinazioni del Comitato cartografico provinciale sono pubblicate sulle pagine web della Provincia di Bolzano ed osservate, per quanto di competenza, dalle amministrazioni comunali nell'esercizio delle funzioni di cui dall'articolo16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche, e per le altre denominazioni di unita' organizzative o spaziali di loro spettanza ai sensi del vigente ordinamento comunale, salve le direttive di cui all'articolo 4.» L'art. 2, comma 2 prevede: «2. Le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue;

l'ordine di precedenza e' dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione.» L'art. 4 comma l prevede: «1. L'appellativo delle aree pubbliche, ferme le disposizioni sulla segnaletica del codice della strada, a' indicato nelle forme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in lingua tedesca, italiana e, nelle localita' ladine, anche in lingua !adirla, secondo l'ordine di precedenza di cui all'articolo 2, comma 2.» Le disposizioni riportate sono costituzionalmente illegittime per i seguenti Motivi 1. In relazione all'art. 1, commi 4 e 5 della legge impugnata;

Violazione degli artt. 3, 117 comma 1 Cost.;

8 n. 2, 99, 101 e 102 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige);

7 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (norme di attuazione in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste). 1.1. L'art. 8 dello Statuto...

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