n. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. n. 80224030587 per il ricevimento degli atti, fax 0696514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Contro la Regione Abruzzo (CF 80003170661) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, piazza S. Giusta Palazzo Centi - L'Aquila - cap 67100. Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della Legge della Regione Abruzzo n. 71 del 28 dicembre 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 94 del 28 dicembre 2012, recante «Misure di contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica della legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della struttura del Servizio di cooperazione Territoriale - IPA», come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio. Fatto In data 28 dicembre 2012 e' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BUR), la Legge Regionale n. 71 del 28 dicembre 2012, con la quale sono state poste norme relative al «Misure di contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica della legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della struttura del Servizio di cooperazione Territoriale - IPA» La Regione Abruzzo intende fornire sia un contributo al contenimento dei costi della selezione del personale, sia un apporto per favorire la mobilita' regionale dei dipendenti regionali verso le societa' partecipate dalla Regione Abruzzo. Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge regionale, e in particolare, l'art. 1, comma 1, l'art. 2, commi 5, 6 e 7, eccedono dalle competenze regionali, violano l'art. 117 Cost. 2° e 3° comma e precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato. Esse devono, pertanto, essere impugnate con il presente atto, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1. L'art. 1, comma 1, disponendo la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014, si pone in contrasto con l'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228...

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