N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 2010

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i.

00390090215), in persona del Presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 133 del 1° febbraio 2010, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente - in virtu' di procura speciale del 4 febbraio 2010, rogata dal segretario generale della Giunta provinciale dott. Hermann Berger (rep. n. 22754) - dagli avv.ti Renate von Guggenberg (VNGRNT57L45A952K), Maria Larcher (LRCMRA49P48F856E), Stephan Beikircher (BKRSPH65E10B1 60H) e Cristina Bernardi (BRNCST64M47D548L), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (CSTMHL38C30H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e fax n. 06/3729467, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in 00195 Roma, Via Bassano del Grappa n. 24;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo l° dicembre 2009, n. 179, recante 'Disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246', limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Allegato 2, n. 190), convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473 (Allegato 1, n. 182).

F a t t o Sul Supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2009 e' stato pubblicato il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante 'Disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246'.

Con l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo in esame lo Stato ha individuato, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza in vigore (Allegato 1).

Inoltre, con l'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo sono state sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo in esame, ai fini dello stesso:

  1. per 'disposizioni legislative statali' si intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati;

  2. per 'pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970' si intendono tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi statali, la cui pubblicazione, secondo le norme vigenti in materia di pubblicazione all'epoca di ciascun atto, e' avvenuta a far data dal 17 marzo 1861 fino a tutto il 31 dicembre 1969;

  3. per 'anche se modificate con provvedimenti successivi' si intende che sono compresi anche gli atti legislativi statali che abbiano subito qualsiasi modifica anche dopo il 31 dicembre 1969;

  4. per 'permanenza in vigore' si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

    Al comma 4 viene specificato che le disposizioni legislative emanate ai sensi degli articoli 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'art. 14, comma 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

    Infine, il comma 5 dispone che il decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Al punto 182 dell'Allegato 1 - Atti normativi salvati pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970 - e' elencata la legge 17 aprile 1925, n. 473, legge per la conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, emanati sino al 23 maggio 1924 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 104 del 5 maggio 1925), tra cui il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800, recante 'Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e delle altre localita' dei territori annessi'.

    Al punto 190 dell'Allegato 2 - Atti salvati dall'elenco delle abrogazioni allegato al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, cosi' come convertito dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 - e', invece, elencato il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800.

    Il decreto n. 800 dell'anno 1923, emanato in attuazione dei 'Provvedimenti per l'Alto Adige, intesi ad una azione ordinata, pronta ed efficace di assimilazione italiana', deliberati dal Gran Consiglio del fascismo il 12 marzo 1923, prevede all'art. 1 che, agli effetti di cui negli articoli seguenti, sono pubblicati gli elenchi allegati al decreto stesso di nomi dei comuni e di altre localita' delle nuove province del regno, visti e firmati dal Ministro dell'interno e che lo stesso Ministro e' autorizzato a pubblicare gli elenchi che successivamente si rendessero necessari e ad introdurre le variazioni occorrenti. Per i nomi di luogo non compresi negli elenchi, e cioe' per i nomi delle localita' minori, e delle sedi d'ufficio che venissero nuovamente costituiti, ed in generale per tutti i nomi degli enti geografici e topografici non ancora fissati ufficialmente, le autorita' e le amministrazioni accoglieranno intanto le forme adottate nei Prontuari e Repertori della reale societa' geografica italiana.

    Prevedono, in particolare, gli articoli 2 e 3 di tale decreto che nelle insegne, nei timbri e nei suggelli delle autorita' e amministrazioni statali e di quelle altre autorita' e amministrazioni la cui lingua d'ufficio e' la lingua dello stato, e inoltre negli atti pubblici ed amministrativi redatti nella lingua ufficiale dello Stato, si debbono usare i nomi che sono indicati nella prima colonna degli elenchi allegati, mentre il nome indicato nella seconda colonna sara' aggiunto, fra parentesi, solo nei casi in cui le autorita' e amministrazioni predette lo ritengano opportuno per ragioni di pratica e comune intelligenza, mentre nei timbri, nei suggelli, nelle insegne e nelle altre scritte esposte al pubblico dalle autorita' e amministrazioni che potranno eventualmente essere autorizzate ad avvalersi di una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato, si debbono usare i nomi indicati in tutte e due le colonne degli elenchi allegati. Il nome aggiunto nella seconda colonna deve tenere il secondo posto, fra parentesi, e non puo' essere scritto con caratteri piu' apparenti di quelli del nome italiano.

    Il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800, era gia' stato abrogato in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante 'Misure urgenti in materia di semplificazione normativa' (art. 1 della legge 18 febbraio 2009, n.

    9).

    Infatti, con l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge e' stato disposto che - a decorrere dal 16 dicembre 2009 - sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

    E in sede di conversione, nell'Allegato 1 e' stato inserito il seguente punto 10136-bis: R.D. 29 marzo 1923, n. 800 Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre localita' dei territori annessi, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

    Sennonche', appena un giorno prima del 16 dicembre 2009 e' entrato in vigore il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, in quanto nello stesso era stata inserita la clausola d'urgenza, clausola peraltro non contenuta nello schema che era stato sottoposto all'esame dei competenti organi istituzionali, schema che non prevedeva nemmeno il mantenimento in vigore del regio decreto 29 marzo 1923, n. 800, ovvero la sua legge di conversione 17 aprile 1925, n. 473.

    Pertanto, e' stato vanificato l'effetto abrogativo del regio decreto 29 marzo 1923, n. 800, disposto con il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

    Le norme impugnate del decreto legislativo in parola violano le particolari prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano e risultano, quindi, costituzionalmente illegittimi per violazione degli articoli 2, 3, 8 (n. 2), 16, 19, 99, 100, 101, 102, 105 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), delle relative norme d'attuazione, in particolare d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571; d.P.R. 10 febbraio 1983, n.

    89; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, nonche' degli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, comma 1, della Costituzione, dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, delle risoluzioni 715 A (XXVII) del 23 aprile 1959 e 1314 (XLIV) del 31 maggio 1968, del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948, della Convenzione per la...

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