N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 febbraio 2010

Ricorso della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore, On. Agazio Loiero, in ragione di deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 28 gennaio 2010 e di decreto del Dirigente dell'Avvocatura regionale prot. n. 221 del 1° febbraio 2010 di conferimento dell'incarico e giusta procura speciale a margine del presente atto rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Massimo Luciani, presso il cui studio in Roma,

Via Bocca di Leone, n. 78, e' elettivamente domiciliata, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)', pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O., ove si prevede che 'A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita' montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane e' assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare'.

F a t t o 1. - L'art. 34, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabiliva che 'A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

a) fondo ordinario;

b) fondo consolidato;

c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale'.

Il comma 3 del medesimo articolo, a sua volta, stabiliva che 'Lo Stato potra' concorrere, altresi', al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362', mentre il comma 4 stabiliva che 'Per le comunita' montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b)'.

Veniva consolidato, in questo modo, il principio del concorso dello Stato al finanziamento delle comunita' montane, principio mantenutosi intatto (salve le diverse determinazioni quantitative del finanziamento, di cui si dira') sino all'avvento della normativa qui impugnata.

  1. - In effetti, assai di recente, lo Stato e' intervenuto ulteriormente in materia di comunita' montane e sul loro finanziamento.

    Anzitutto, con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che, all'art. 2, commi 17 sgg., ha dettato una serie di previsioni per il contenimento delle spese di funzionamento delle comunita' montane, nonche' criteri per la composizione dei loro organi consiliari (i commi 17 e 21 sono stati poi marginalmente modificati dall'art. 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, conv. in legge 2 agosto 2008, n. 129).

    In secondo luogo, con l'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 113, il quale ha previsto che 'Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze'.

    L'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)', che qui, appunto, si censura, giunge a brevissima distanza di tempo dalle previsioni legislative ora ricordate, ma, diversamente da quanto aveva fatto il d.lgs. n. 112 del 2008, non si limita a ridurre, ma addirittura sopprime il finanziamento statale alle comunita' montane. La radicale diversita' di questa scelta, adottata a cosi' poca distanza di tempo dalla prima, e' gia' di per se' dimostrazione del difetto di meditazione e dell'improvvisazione di un disegno legislativo che invece, in quanto pretende di essere manifestazione della potesta' statale di coordinamento della finanza pubblica, dovrebbe essere massimamente coerente e definito.

  2. - La legge n. 244 del 2007 e il decreto-legge n. 112 del 2008, nelle parti che qui interessano, sono stati fatti oggetto di numerose censure da parte di varie Regioni. Su di esse codesta ecc.ma Corte costituzionale si e' pronunciata con le sentt. n. 237 del 2009 e 27 del 2010, sulle quali si tornera' ampiamente piu' avanti.

  3. - Ora, come gia' riportato in epigrafe, con la disposizione impugnata si stabilisce che 'A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita' montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane e' assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare'.

    Le previsioni normative denunciate in epigrafe sono costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione dell'art. 117, 4 comma, della Costituzione.

    Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha piu' volte affermato che 'la disciplina delle comunita' montane rientra nella competenza residuale delle...

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