n. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2014 -

Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 989 dell'11 luglio 2014, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (MRNFNC73D28H501U;

pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;

fax. 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, ha eletto domicilio;

ricorrente ;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria», convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 23 giugno 2014, limitatamente agli articoli 8, commi 4, lettera a), 6, 8 e 10;

46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, in quanto lesivi di competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione ricorrente. Fatto 1. Con il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, il legislatore ha introdotto disposizioni urgenti volte a garantire la competitivita' del nostro Paese, delegando il Governo all'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesorerie, nonche' a riordinare e potenziare la disciplina per la gestione del bilancio e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. 2. Molte delle norme contenute nel citato decreto-legge, tuttavia, incidono indebitamente su sfere di competenza costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione Valle d'Aosta, ledendone l'autonomia legislativa, finanziaria ed organizzativa. Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni normative: art. 8, comma 4, lettera a), nella parte in cui impone alle pubbliche amministrazioni, per l'anno 2014, una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per un importo complessivo di 2.100 milioni di euro, includendo espressamente tra i destinatari della previsione anche le Regioni ad autonomia speciale, alle quali viene richiesto un risparmio complessivo di 700 milioni di euro;

art. 8, comma 6, nella parte in cui individua le modalita' per la determinazione dei predetti obiettivi di riduzione di spesa attraverso il richiamo espresso dell'art. 46 del medesimo decreto-legge, parimenti impugnato con il presente ricorso e oggetto di separata trattazione;

art. 8, comma 8, laddove stabilisce che la prevista riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi puo' essere conseguita anche mediante la riduzione «degli importi dei contratti in essere nonche' di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia gia' intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi», il tutto nella misura del 5%;

art. 8, comma 10, nella parte in cui precisa che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare «misure alternative di contenimento» della spesa corrente con l'obbligo, tuttavia, di conseguire risparmi di spesa che non possono risultare inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4 (ossia inferiori a 700 milioni di euro);

art. 46, commi 1 e 2, nella parte in cui modificano l'art. 1, comma 454, lettera d), della legge n. 228 del 2012, come modificato, a sua volta, dall'art. 1, comma 499, della legge n. 147 del 2013 (disposizioni, queste ultime, entrambe impugnate dalla Valle dinanzi a codesta Ecc.ma Corte con ricorsi recanti rispettivamente nn. r.g. n. 24/2013 e 7/2014), aumentando di 5 milioni di euro, per l'anno 2014, e 7 milioni di euro, per gli anni 2015-2017, gli importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali, nell'ambito della determinazione dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di competenza eurocompatibile;

art 46, comma 3, laddove modifica testualmente l'art. 1, comma 526, della legge n. 147 del 2014, gia' impugnato dalla Regione con il citato ricorso n. 7/2014, imponendo alle Autonomie speciali un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. La medesima disposizione chiarisce, inoltre, che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, della legge n. 42 del 2009, il suddetto importo deve essere assicurato mediante il piu' volte contestato meccanismo di accantonamento unilaterale dei contributi aggiuntivi «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». Per quanto concerne, nello specifico, la Valle d'Aosta, la stessa sara' tenuta ad accantonare somme per 10.157 milioni di euro con riferimento all'anno 2014 e 6.925 milioni di euro con riguardo agli anni 2015/2017;

art. 46, comma 4, nella parte in cui prevede che gli importi individuati nei precedenti, gravati, commi 2 e 3 dello stesso articolo, possono subire delle variazioni mediante accordo sostitutivo da raggiungersi tra le Regioni e le Province autonome interessate. Tale accordo deve essere siglato «entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» e deve essere successivamente recepito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

art. 46, comma 6, laddove richiede un ulteriore contributo finanziario alle Regioni ad autonomia speciale, qualificando tale obbligo contributivo come «conseguenza dell'adeguamento» dei rispettivi «ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica». Lo stesso comma 6 specifica, inoltre, che il contributo deve essere assicurato «a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni direttamente applicabili alla Autonomie speciali ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost.. La medesima disposizione, infine, demanda alla sede dell'auto-coordinamento delle Regioni e delle Province autonome e ad un'intesa da sancire in Conferenza permanente il riparto del contributo complessivo, specificando che l'intesa deve essere raggiunta entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno in corso, ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nei suddetti termini, la nonna attribuisce allo Stato il potere di determinare gli importi e di assegnarli ai singoli ambiti di spesa - mediante DPCM da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini - tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente. Con lo stesso provvedimento governativo, infine, possono essere eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati nonche' «le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato». 3. Cio' premesso, con il presente ricorso la Regione Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, impugna il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, limitatamente alle norme piu' sopra menzionate, in quanto lesive delle proprie prerogative tutelate da una pluralita' di norme costituzionali e statutarie, e ne chiede, pertanto, la declaratoria di illegittimita' costituzionale alla luce dei seguenti motivi di Diritto In via preliminare si rileva che esigenze di organicita' dell'impugnativa rendono opportuno trattare con logica priorita' i profili di incostituzionalita' dell'art. 46, del decreto-legge oggetto del presente giudizio, rispetto a quelli relativi al gravato art. 8 del medesimo decreto. Quest'ultimo, infatti, opera un rinvio espresso alla disciplina recata dall'art. 46, la quale merita, pertanto, di essere esaminata per prima. Premessa introduttiva sulla disciplina recata dall'art. 46 del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito dalla legge n. 89 del 2014. 1. Come rilevato in narrativa, l'art. 46 detta la disciplina del concorso delle Regioni e delle Province autonome alla riduzione della spesa pubblica. Nel fare cio', il citato articolo prospetta, in maniera peraltro poco chiara...

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