n. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 luglio 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, (c.f. 97163520584) in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, (c.f. 80224030587), fax 06/96514000 e PEC agsm2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Puglia 20 maggio 2014 n. 27, in B.U.R. n. 66 del 26 maggio 2014, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato», segnatamente l'art. 2, in relazione all'art. 117, comma 2 lett. l) e comma 3 Cost. e al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., con riferimento agli artt. 83 e ss. D.P.R. n. 380/2001;

gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., 42 Cost., 117, comma 2 lett. l) ed m) Cost., 117, comma 3 Cost., con riferimento agli artt. 11, 12, 20, 22, 23-bis, 25, 26 3 83 e ss. D.P.R. n. 380/2001. Fatto Con legge regionale Puglia n. 27 del 20 maggio 2014, sono state previste disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni ed e' stato istituito il fascicolo del fabbricato per gli immobili pubblici e privati di nuova costruzione. Le finalita' perseguite dalla legge regionale sono esplicitate nell'art. 1, ove si afferma che la Regione agisce «a tutela della pubblica e privata incolumita', persegue una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio a salvaguardia della sicurezza e della qualita' delle strutture, nonche' del buon governo del territorio». Questi obiettivi sono perseguiti mediante «un sistema integrato ed informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione agli edifici strategici, ai fini di protezione civile e del rischio rilevante in relazione alle azioni sismiche» e attraverso «una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi, mediante l'individuazione di modalita' di attuazione che sensibilizzino anche i soggetti privati interessati». Gli scopi cui tende la legge regionale sono riconducibili alla competenza legislativa riconosciuta dall'art. 117, comma 3, Cost. alle Regioni, in materia di protezione civile e di governo del territorio. Nell'ambito di detta competenza le Regioni, come e' noto, devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Le disposizioni della citata legge regionale indicate nell'epigrafe del presente atto sono costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi in Diritto 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 l.r. Puglia n. 27 del 14 maggio 2014, in relazione all'art. 117, comma 2, lett. l) e comma 3 Cost. e al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., con riferimento agli artt. 83 e ss. D.P.R. n. 380/2001. 1.1. La norma contenuta nell'articolo 2 rubricata «Definizioni» fornisce, al comma 1, una propria definizione di «fabbricato», inteso come «l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuita' dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo». Il comma 2 da' inoltre la definizione di «aggregato », termine con cui si fa riferimento a «un insieme di fabbricati attigui che gia' interagiscono staticamente per i soli carichi gravitazionali o che possono interagire per azioni sismiche o dinamiche in genere». Il comma 3 considera «fabbricati di nuova costruzione» quelli iniziati dopo l'entrata in vigore della legge regionale, mentre, al comma 4, vengono chiamati «fabbricati esistenti» tutti gli altri. Infine, il comma 5 precisa che «per proprietari si intendono: a) nel caso di costruzioni esistenti, il proprietario dell'intero fabbricato ovvero i titolari di proprieta' delle singole porzioni;

  1. nel caso di nuove costruzioni, i soggetti per conto dei quali si procede alla realizzazione dell'immobile». 1.2. Le definizioni di fabbricato sopra descritte, la cui formulazione letterale, tra altro, consente astrattamente di darne un'applicazione generale, contrastano con quelle di «costruzione» e di «proprietario» previste dalla legislazione statale e che costituiscono il presupposto per l'applicazione di norme poste dal legislatore statale a tutela di interessi unitari, quali certamente sono quelli sottesi alla legge regionale in esame. Le costruzioni in zone sismiche sono, infatti, sottoposte alla disciplina prevista agli artt. 83 e ss. del DPR n. 380/2001, che ne subordina la realizzazione a specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata StatoRegioni-Enti locali. La Corte costituzionale, in particolare, ha chiarito che rientra nella competenza statale la fissazione delle norme e delle procedure tecniche da applicare agli accertamenti, al fine di attestare l'idoneita' statica, perche queste «esigono una determinazione uniforme e valida per tutte le zone sismiche presenti nel territorio nazionale» (sent. n. 302 del 1988). In quest'ambito, l'intento unificatore della legislazione statale esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico e si giustifica «attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumita' pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali» (sent. n. 182 del 2006;

si veda anche sent. n. 64 del 2013). La Corte costituzionale ha anche chiarito che il potere di riconoscere le ragioni particolari che impediscono il rispetto delle norme tecniche e' affidato al Ministro per le infrastrutture e i trasporti in quanto in quest'ambito «il legislatore ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell'incolumita' pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarieta' e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT