n. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 luglio 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo del 28 aprile 2014, n. 26, pubblicata nel B.U.R. della Regione Abruzzo del 9 maggio 2014, n. 53, recante: «Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione», nel suo intero testo per violazione dell'art. 86, comma 3 dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 della Costituzione, nonche', in subordine, dell'art. 2, corrimi 4 e 5, per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. s) della Costituzione e con le norme interposte di cui agli artt. 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. La legge della Regione Abruzzo n. 26 del 2014 viene impugnata giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 30.6.2014, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per i seguenti Motivi 1) La legge regionale n. 26/2014 nel suo intero testo e' illegittima per contrasto con l'art. 86, terzo comma, dello Statuto della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 della Costituzione. La legge della Regione Abruzzo n. 26 del 2014 detta disposizioni per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione, disciplinando in via strutturale una materia di particolare delicatezza quale quella paesaggistica - ambientale. La legge e' illegittima perche' adottata dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura in assenza dei presupposti per l'esercizio del potere legislativo regionale che caratterizzano tale periodo. Con decreto del 14.1.2014 n. 6, pubblicato nel B.U. della Regione Abruzzo n. 5 del 15.1.2014, il Presidente della Giunta regionale, «preso atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione" gli organi elettivi delle regioni durano in carica cinque anni ed il consiglio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione", ha indetto le "elezioni per il giorno 25 maggio 2014 per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo». Con la legge costituzionale n. 1/1999, com'e' noto, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' degli organi regionali e' stata devoluta al legislatore regionale. In particolare detta legge costituzionale ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.). Nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' e' stata demandata allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, «che stabilisce anche le durata degli organi elettivi» (art. 122, primo comma, Cost.)...

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