n. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 luglio 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. n. 80224030587 per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Abruzzo (C.F. n. 80003170661) in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, piazza S. Giusta Palazzo Centi - L'Aquila cap 67100, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della regione Abruzzo n. 25 del 28 aprile 2014, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 53 (speciale) del 9 maggio 2014, recante «Integrazione alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, recante «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica» e modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2014. 1) In particolare, si censura per illegittimita' costituzionale la intera legge regionale per avere il Consiglio regionale legiferato, oltrepassando i limiti della sua natura di organo in prorogatio, in difetto dei requisiti di indifferibilita' ed urgenza, per violazione dell'art. 86 dello statuto regionale, in relazione all'art. 123 Cost. 2) Si censura, altresi', l'art. 1 della legge regionale n. 25/2014 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, per avere esorbitato la regione Abruzzo dai limiti della propria competenza regionale, nella parte in cui la norma regionale prevede una particolare destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in contrasto con la normativa statale (in particolare, art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico». F a t t o La legge della regione Abruzzo n. 25 del 2014, che detta disposizioni in materia di riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica, presenta profili di illegittimita' costituzionale per le seguenti motivazioni. 1) Illegittimita' costituzionale della legge 28 aprile 2014, n. 25, per avere il Consiglio regionale legiferato, oltrepassando i limiti riconducibili alla sua natura di organo in prorogatio, per violazione dell'art. 86, terzo comma, dello statuto regionale, in relazione all'art. 123 Cost. In via preliminare, va considerata la questione relativa...

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