n. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 agosto 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro La Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante pre tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale. Degli articoli 1, comma 1, lettera e) e 4, comma 1, lettera e), della Legge della Regione Calabria n. 8 del 6 giugno 2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 25 del 9 giugno 2014, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 10.07.2014, per contrasto con gli articoli 3, 48, 51, 117 e 122 della Costituzione, norma interposta il Decreto Legge 13-8-2011 n. 138 (spec. art. 14). Fatto In data 9 giugno 2014, sul n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, e' stata pubblicata la Legge Regionale n. 8 del 6 giugno 2014, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)». Le prescrizioni contenute nella detta Legge, come meglio si precisera' in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato;

devono pertanto essere impugnate, come con il presente atto effettivamente le si impugna, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1. Con la Legge n. 8/2014, come visto, il Legislatore regionale della Calabria ha inteso apportare delle modifiche alla Legge regionale 07.02.2005, n. 1, con la quale erano state poste norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, profondamente innovando al sistema elettorale regionale. 1.1. In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 1, comma 1, lettera e) della L. n. 8/2014 ha inciso sulla previsione contenuta nell'art. 1 della L. n. 1/2005 modificandone il comma 3, il quale ora prevede che «non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione;

  1. le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse». La precedente disposizione prevedeva, invece, solamente che «non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi». 1.2. Il successivo art. 4, comma 1, lettera e) della Legge n. 8/2014 e' invece intervenuto sul testo dell'art. 4 della L.R. n. 1/2005. La norma, nel testo modificato, prevede ora quanto segue: «Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario. 1. Ai sei seggi da assegnare con sistema maggioritario e agli eventuali seggi in sovrannumero di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'art. 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale»;

  2. il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma e' sostituito dai seguenti: «3)...

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