n. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 giugno 2014 -

nell'interesse della Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale dott. Nicola Vendola, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1144 del 4 giugno 2014, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (pec:marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Antonio Mordini n. 14, come da mandato a margine del presente atto, contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale 7 aprile 2014, n. 81, per violazione degli articoli 3, primo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p) , terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 120, secondo comma, e 133, primo e secondo comma, della Costituzione. 1. - La legge oggetto di censura nel quadro costituzionale delle competenze. 1.1. - Il contenuto della legge n. 56 del 2014 puo' essere suddiviso in alcuni macrosettori, ciascuno dei quali solleva problemi diversi dal punto di vista della sua conformita' al diritto costituzionale vigente. I macrosettori possono essere individuati come di seguito.

  1. Disposizioni che disciplinano la istituzione delle Citta' metropolitane, sia nel senso che procedono direttamente alla loro istituzione, sia nel senso che provvedono a dettare una complessa normativa concernente aspetti in vario modo connessi a tale istituzione ex lege. b) Disposizioni che recano una disciplina "a regime" dei profili organizzativi delle Province e delle Citta' metropolitane. Tra queste, e' poi possibile distinguere quelle che disciplinano direttamente gli organi, e piu' in generale l'assetto organizzativo degli enti, da quelle che invece sono volte ad orientare l'esercizio della potesta' statutaria di questi ultimi. c) Disposizioni che riguardano le funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane. A sua volta tale gruppo di previsioni puo' essere suddiviso da due ulteriori punti di vista. Anche in questo caso e' possibile distinguere, innanzi tutto, le norme che regolano direttamente le funzioni, da quelle che intendono disciplinare il successivo esercizio della potesta' statutaria degli enti autonomi in questione. In secondo luogo, e' possibile distinguere le norme che concernono le funzioni fondamentali di questi ultimi, da quelle che riguardano le altre funzioni amministrative. Ciascuno di questi sottogruppi apre a considerazioni diverse dal punto di vista della legittimita' costituzionale. d) Disposizioni che, novellando la legislazione gia' vigente, ed in particolare il d.lgs. n. 267 del 2000, provvedono a disciplinare alcuni importanti aspetti ordinamentali (organizzativi e funzionali) di altri enti locali diversi da quelli fin qui menzionati, e comunque estranei alla elencazioni dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., ossia le unioni di comuni. e) Disposizioni che riguardano le fusioni di comuni. Anche in questo caso e' possibile individuare piu' sottogruppi: e1): disposizioni che riguardano il procedimento di fusione;

    e2): disposizioni che riguardano aspetti organizzativi del comune derivante da fusione;

    e3) disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni - sia amministrative che statutaria - del comune risultante da fusione;

    e4) disposizioni riguardanti aspetti finanziari e tributari. f) Disposizioni che prevedono poteri sostitutivi straordinari del Governo nei confronti degli altri enti territoriali ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost., e dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003. 1.2. - Ciascuno di questi gruppi di norme presenta diversi profili problematici in relazione al vigente diritto costituzionale. Conviene dunque affrontarli separatamente. In generale, deve pero' essere sin da subito osservato come il legislatore statale, a seguito della riforma costituzionale del 2001, non disponga piu' di una competenza generale concernente l'ordinamento degli enti locali, come risulta chiaramente anche dall'abrogazione, avvenuta in tale circostanza, dell'art. 128 Cost., ai sensi del quale lo Stato poteva, con legge generale, fissare i principi nel cui ambito era destinata a svolgersi l'autonomia locale. Tale competenza, come e' noto, e' stata sottratta allo Stato, e deve ritenersi spettare a ciascuna Regione, in virtu' della clausola di residualita' di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. Allo Stato, viceversa, spetta esclusivamente la possibilita' di disciplinare aspetti degli enti locali soltanto in base a specifici titoli di intervento, come ad esempio la lett. p) dell'art. 117, secondo comma, Cost., il coordinamento della finanza pubblica o l'ordinamento civile. Come si vedra', molte delle norme della legge n. 56 del 2014 devono ritenersi incostituzionali proprio perche' sono volte a dettare una disciplina generale degli enti locali cui si riferiscono, al di fuori degli specifici titoli di intervento della potesta' legislativa dello Stato e, dunque, in palese violazione degli ambiti di competenza che la Costituzione attribuisce alla potesta' legislativa regionale. 1.3 - Considerati i contenuti e gli effetti normativi appena illustrati, la Regione Puglia, con la deliberazione della Giunta indicata in epigrafe, ha espresso la volonta' di impugnare davanti a questa Ecc.ma Corte la legge n. 56 del 2014, in riferimento ad alcune sue specifiche disposizioni normative, perche' costituzionalmente illegittima e lesiva dell'autonomia che la Costituzione riconosce e garantisce alle Regioni, per violazione degli articoli 3, primo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 120, secondo comma, e 133, primo e secondo comma, della Costituzione. L'illegittimita' costituzionale che si denuncia con il presente ricorso si fonda sulle seguenti ragioni di diritto. I. - La istituzione delle citta' metropolitane I.1. - Le norme che istituiscono le Citta' metropolitane: illegittimita' costituzionale dell'art. 1 commi 5 e primo periodo, 6, primo periodo, e 12, della legge n. 56 del 2014, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, Cost. Il primo gruppo specifico di norme della legge n. 56 del 2014 che deve essere preso in considerazione concerne la istituzione delle Citta' metropolitane. Al riguardo deve essere notato che il legislatore statale, in tema di Citta' metropolitane, non ha la competenza concernente la loro istituzione. Cio' e' agevolmente desumibile da un esame delle disposizioni costituzionali che disciplinano la competenza legislativa statale e regionale, nonche' da quelle che riguardano specificamente le Citta' metropolitane. Queste ultime sono interessate, in particolare, dagli artt. 114;

    117, comma secondo, lett. p), e comma sesto;

    118, primo, secondo e ultimo comma;

    119, primo, secondo e ultimo comma;

    120, secondo comma, della Costituzione. Di tali disposizioni, solo gli artt. 117, secondo comma, lett. p), 118, primo e secondo comma, 119, secondo e ultimo comma, fondano una titolo di intervento della legge statale con riguardo alle Citta' metropolitane. Il primo riguarda le loro funzioni fondamentali, gli organi di governo e la legislazione elettorale, il secondo l'allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, attribuita allo Stato per le materie di propria competenza esclusiva e solo nei limiti dei principi fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117, mentre il terzo riguarda l'autonomia finanziaria e il patrimonio delle Citta' metropolitane. Come si vede, non c'e' alcuna disposizione costituzionale che legittima l'intervento legislativo statale volto alla istituzione delle Citta' metropolitane. In particolare, non puo' certo essere interpretata in tal senso la lett. p) dell'art. 117, secondo comma, Cost. Alla luce della clausola di residualita' regionale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., si tratta dunque di un tema inequivocabilmente affidato alla competenza legislativa regionale. Se e quali Citta' metropolitane istituire sono scelte che la Costituzione affida alle Regioni, non allo Stato. Ove poi tale scelta venga compiuta dai legislatori competenti, essi evidentemente dovranno adeguarsi alle norme statali dettate in attuazione delle disposizioni costituzionali sopra menzionate. Le norme della legge n. 56 del 2014 che istituiscono le citta' metropolitane devono dunque ritenersi incostituzionali per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, Cost. Le disposizioni della legge in esame direttamente interessate da questo profilo di incostituzionalita' sono le seguenti: il comma 5, primo periodo, ai sensi del quale «in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117»;

    il comma 6, primo periodo, ai sensi del quale «il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia omonima»;

    il comma 12, ai sensi del quale «le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta' metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime». I.2. - Le norme connesse alla istituzione delle Citta' metropolitane: illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 6, secondo periodo, 13, 16, 22 e 48 della legge n. 56 del 2014, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, nonche' dell'art...

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