n. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 giugno 2014 -

Ricorso della Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 155 del 3 giugno 2014, giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria D'Elia (c.f. DLEMRA53H42F839H), dell'Avvocatura regionale, e dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (c.f. CRVBMN54D19H501A), del libero foro, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli, n. 29 (fax: 06/42001646;

pec abilitata: cdta@legalmail.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 4, 5, 6, da 12 a 18, 22, 89, 91, 95, 105, 106, 130 e 149, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 81 del 7 aprile 2014, per violazione degli articoli 114, 117, commi 2, lett. p), 3, 4 e 6, 118, 120, 123, 133, 136, 138 e 2, 3, 5 e 97 della Costituzione. Fatto Con l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 il legislatore statale ha approntato una serie di misure concernenti citta' metropolitane;

province, unioni e fusioni di comuni «al fine di adeguare il loro, ordinamento ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza». In particolare, per quanto qui di interesse, il comma 4 del predetto articolo 1 dispone che le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di propria competenza, e ne lascia la disciplina specifica ai commi da 104 a 141. A tal proposito, i commi 105 e 106 contengono previsioni di carattere ordinamentale, intervenendo su alcune disposizioni del TUEL. In particolare, il comma 105 apporta alcune modifiche all'art. 32 d.lgs. n. 267/2000, sostituendone il comma 3 con la previsione che il Consiglio dell'unione di comuni sia composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti in modo che siano rappresentati tutti i comuni e le minoranze. Ancora, sostituendo il comma 4 dell'art. 32 citato, la disposizione impugnata prevede che «L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione». Da ultimo, il comma 105 introduce il comma 5-ter all'art. 32 TUEL, con il quale sancisce che il presidente dell'unione di comuni si avvale di un segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che cio' comporti l'erogazione di ulteriori indennita' e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, facendo salvi gli incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati. A sua volta, il comma 106 prevede residualmente che, per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'art. 32 del testo unico come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresi' rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento, nonche' le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale. Sotto diverso profilo, i commi da 5 a 51 dettano la disciplina delle citta' metropolitane. Nel dettaglio, il comma 5 oggi impugnato contiene una previsione di carattere generale, disponendo che «in attesa» (sic!) della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, le citta' metropolitane di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, «ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 114 e 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117». Il comma 6 prevede invece, piu' nello specifico, che il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando per i comuni la facolta' di iniziativa, ai sensi dell'art. 133, primo comma, Cost., per modificare le circoscrizioni provinciali limitrofe e per aderire alla citta' metropolitana. Il secondo periodo del comma 6 prevede poi che, qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta, esprima parere contrario, in tutto o in parte, rispetto alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro 90 giorni dall'espressione del parere della regione. Il Consiglio dei ministri, qualora entro il predetto termine non venga raggiunta l'intesa, sentito il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'Interno, nonche' udito il presidente della regione, decide autonomamente circa l'approvazione e la successiva presentazione al parlamento del disegno di legge di modifica del territorio di province e citta' metropolitane ai sensi dell'art. 133 Cost. I commi da 12 a 18 prevedono un meccanismo di soppressione/sostituzione delle province in corrispondenza della costituzione delle neoistituite citta' metropolitane. In particolare, e' previsto che tali enti siano costituiti, salvo per quando previsto per Reggio Calabria dal comma 18, nel territorio delle province omonime alla data di entrata in vigore della legge (comma 12). Lo statuto delle citta' metropolitane e' redatto da una conferenza statutaria, la cui disciplina e' contenuta nel comma 13. Il comma 14 dispone la permanenza in carica, fino al 31 dicembre 2014 e a titolo gratuito, del presidente della provincia e della giunta provinciale in pendenza di mandato alla data di entrata in vigore della legge, con funzioni di ordinaria amministrazione e per l'adozione degli atti improrogabili e urgenti. Il presidente assume altresi' le funzioni del consiglio. Ove la provincia sia commissariata, il commissariamento e' altresi' prorogato sino al 31 dicembre 2014. Ai sensi del comma 15, entro il 30 settembre devono aver luogo le elezioni del consiglio metropolitano e il suo insediamento, nonche' l'insediamento della conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio deve approvare lo statuto. Il definitivo subentro delle citta' metropolitane alle province interessate dalla soppressione e' sancito dal comma 16, che pone quale termine per il compimento di tale passaggio il 1° gennaio 2015. Tale disposizione prevede altresi' che le citta' metropolitane succedono alle province omonime «in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno». Il predetto comma 16 prevede inoltre che, ove alla predetta data non sia approvato lo statuto metropolitano, si applichi quello provinciale, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti presidente, consiglio e giunta provinciali. In caso di mancata approvazione della statuto metropolitano entro il 30 giugno 2015 si applica la previsione di cui all'art. 8 della legge n. 131/2003 (comma 17). Infine, il comma 18 contiene una speciale disciplina per la citta' metropolitana di Reggio Calabria. L'art. 1 prevede poi, al comma 22, l'articolazione del territorio del comune capoluogo della citta' metropolitana in piu' comuni come condizione necessaria per l'elezione, diretta, del sindaco e del consiglio metropolitano. Tale articolazione deve avvenire su proposta del consiglio comunale del comune capoluogo adottata secondo la procedura prevista dall'art. 6, comma 4, del TUEL, la quale deve essere poi sottoposta a referendum tra tutti i cittadini dell'area metropolitana ed approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresi' necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione di nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'art. 133 Cost. Diversamente, con riferimento alle province, il comma 89 dispone che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85 (ovvero quelle non fondamentali e quelle fondamentali non individuate), in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, nonche' al fine di conseguire «le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;

efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;

sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;

adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni». Nel secondo periodo la disposizione Censurata valorizza forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali, e disciplina lo svolgimento delle funzioni da parte delle province sino al subentro del nuovo ente. In collegamento con quanto disposto dal predetto comma 89, il successivo comma 91 dispone che «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze»: Il comma 95, peraltro, prevede un potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'art. 8, della legge n. 131/2003 qualora la regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, non abbia provveduto a...

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