n. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 giugno 2014 -

Proposto dalla Regione Veneto (C.F. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 818 del 2 giugno 2014 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Luca Antonini (C.F. NTNLCU63E27D869I) del Foro di Milano, Ezio Zanon (C.F. ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi (CF.MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5 (per eventuali Comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge n. 56 del 2014, pubblicata nella G.U. n. 81 del 7 aprile 2014: dell'art. 1, commi 5, 6, 12, e 16 per violazione degli articoli 3, 5, 114, 117, IV comma e 133, I comma, nonche' di quelle degli Enti locali che la Regione puo' legittimamente prospettare, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;

dell'art. 1, comma 6, per violazione dell'art. 133, I comma, Cost.;

dell'art. l, commi 8, 9, 16, 19 e 21, per violazione degli articoli 1, 3, 5, 48, 114, 117, I comma e 118 della Costituzione;

dell'art. 1, commi 55, 56, 58, 60, 67 e 69 per violazione degli articoli 1, 3, 5, 48, 114, 118 e 138 della Costituzione;

dell'art. 1, commi 54, 55, 56, 58, da 60 a 65, da 69 a 78, 79 per violazione degli articoli 1, 5, 48, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione;

dell'art. 1, comma 92, per violazione dell'articolo 117, III e IV comma, nonche' dell'articolo 118 della Costituzione. Motivi Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 5, 6, 12, e 16 per violazione degli articoli 3, 5, 114, 117, IV comma e 133, I comma, nonche' di quelle norme degli Enti locali che la Regione puo' legittimamente prospettare, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Il comma 5 dell'articolo 1 individua le Citta' metropolitane, che vengono istituite dalla legge n. 56 del 2014 in Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Il comma 6 prevede che, perlomeno nella fase iniziale, il territorio della Citta' metropolitana coincida con quello della Provincia omonima. Il comma 12 dispone che le suddette Citta' metropolitane, salvo quanto previsto dal comma 18 per la Citta' metropolitana di Reggio Calabria, siano costituite alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 nel territorio delle Province omonime. Il comma 16 dispone che il 1° gennaio 2015 le suddette Citta' metropolitane subentrino alle Province omonime, succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni. Al riguardo, va preliminarmente precisato che non si mette in discussione il valore di una prospettiva riformatrice, diretta a procedere alla istituzione di un ente strategico di area vasta, quale la Citta' metropolitana, prevista da tempo nel nostro ordinamento, ma rimasta una sorta di "Araba fenice" del sistema istituzionale. Ne' si disconosce l'implicita prospettiva di transitorieta' che vorrebbe in qualche misura che la legge n. 56 del 2014 sia completata dalla riforma costituzionale prefigurata nel d.d.l. cost. AS n. 1429. Tuttavia, in questa sede e al momento attuale, si rende necessaria una valutazione di costituzionalita' avente a parametro esclusivamente il diritto costituzionale vigente, ed e' in forza di questa prospettiva - la sola che puo' assumere rilievo - che si contestualizzano le osservazioni che seguono. Non si tratta quindi minimamente di una prospettiva poco favorevole ai processi di riforma, al contrario;

proprio per questo si ritiene che le riforme debbano caratterizzarsi per la loro ragionevolezza, evitando di replicare le dannose esperienze e l'approssimazione che hanno condotto agli inadeguati interventi operati con l'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 e con gli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, poi dichiarati costituzionalmente illegittimi da codesta Ecc.ma Corte costituzionale con la sent. n. 220 del 2013. Fatta questa premessa, occorre innanzitutto rilevare che l'art. 117 Cost., non contempla espressamente la "istituzione delle Citta' metropolitane", limitandosi ad affidare alla legislazione esclusiva dello Stato la materia di cui alla lett. p) del secondo comma, ossia la "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane". Si tratta pertanto di una competenza che si configura come "delimitata" e che in quanto tale non sembra idonea a ricomprendere l'intera materia spettante al legislatore statale prima della legge cost. n. 3 del 2001 e coincidente con il c.d. "ordinamento degli enti locali". Va rilevato, peraltro, che la legge cost. n. 3 del 2001 ha proprio disposto l'abrogazione del vecchio art. 128 Cost. ("Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni"). Inoltre, bisogna in ogni caso considerare che gia' nel vigore del quadro costituzionale antecedente alla riforma del Titolo V del 2001, la legge n. 142 del 1990 aveva, in ogni caso, affidato alle Regioni decisivi poteri in ordine ai procedimenenti istitutivi delle Citta' metropolitane. Non appare quindi sostenibile la riconducibilita' della "istituzione" delle Citta' metropolitane, nel nuovo contesto derivante dalla riforma del Titolo V, a uno dei tre ambiti di potesta' legislativa esclusiva statale individuati dalla lett. p), secondo comma, dell'art. 117 Cost. Pertanto, in assenza di altri titoli di legittimazione della competenza legislativa ordinaria dello Stato, non sembra possibile evitare la conclusione che sia da applicarsi la disposizione generale dell'art. 117, quarto comma, ossia la c.d. "clausola di residualita'", che affida la competenza legislativa ordinaria alle Regioni "in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Ne' appare giustificabile la tesi che, invocando ragioni di efficienza ordinamentale, tende a ritenere implicito il potere di istituzione nella lettera p) del II comma dell'art. 117 Cost.;

tale prospettazione viene agevolmente superata osservando che il legislatore statale, nel rigoroso rispetto dei limiti della propria competenza, potrebbe, infatti, definire disciplina elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali delle Citta' metropolitane, imponendo, nel contempo, alle Regioni un termine per l'esercizio della loro competenza a disciplinare l'istituzione e a concretamente istituire i nuovi enti;

potrebbe quindi prevedere che, decorso inutilmente il termine, a fronte dell'inadempimento regionale trovi poi applicazione il potere sostitutivo statale di cui dell'art. 120. Da un altro punto di vista, nell'attuale quadro costituzionale la competenza statale potrebbe semmai trovare fondamento qualora il legislatore statale si determini nel senso di configurare l'ente Citta' metropolitana come sostitutivo dell'ente Provincia, poiche' in tal caso proprio l'inevitabile mutamento delle circoscrizioni provinciali richiede l'attivazione della speciale competenza legislativa statale e dello speciale procedimento contemplati nell'art. 133, primo comma, Cost. Tale e' in effetti la soluzione accolta nell'impianto della legge n. 56 del 2014, dove l'istituzione delle Citta' metropolitane, in base ai commi dell'articolo 1 qui impugnati, si interseca e si sovrappone con quello di soppressione delle Province omonime. Tuttavia, in questo caso e' necessario che la legge dello Stato rispetti integralmente le condizioni poste al primo comma dell'art. 133 Cost., e non inserisca criteri o condizioni che contraddicano o alterino i principi posti, a tutela del principio autonomistico di cui all'art. 5 della Costituzione, da questa disposizione costituzionale. In particolare, e' in questo caso richiesto il rispetto delle tre condizioni essenziali poste dal primo comma dell'articolo 133 Cost. Si tratta, infatti, di un procedimento legislativo "atipico" o "rinforzato" strutturato mediante la previsione dell'iniziativa procedimentale riservata ai Comuni, del parere della Regione, e della legge statale quale atto conclusivo del procedimento. Entrambi i primi due requisiti sono, invece, del tutto violati dalla disciplina posta dalla legge n. 56 del 2014 che provvede alla diretta individuazione delle Citta' metropolitane in corrispondenza alla soppressione delle...

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