n. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 giugno 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) FAX n. 06/96514000, P.E.C. roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2 comma 7, 3 comma 9, 4 comma 2, 5 comma 2, 5 comma 5 lett. a), 5 comma 5 lett. d), 10 comma 1 della Legge Regione Lazio n. 4 aprile 2014, n. 5 pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 8/4/2014 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque) giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2014. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Lazio abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti argomenti e, di seguito, motivi. La legge regionale 7 aprile 2014, n. 5, recante: «Tutela, governo e gestione pubblica delle acque» detta disposizioni per il governo del patrimonio idrico della Regione. Essa presenta profili d'illegittimita' costituzionale in relazione a diverse disposizioni (in epigrafe indicate), per i motivi di seguito specificati. In particolare: 1) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. e) e s) Cost. mediante la violazione dell'art. 150 comma 2 del d.lgs. 152/2006 L'art. 2, comma 7, stabilisce che «Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il conseguimento dei principi e delle finalita' enunciate e il raggiungimento della missione affidata, ciascuna Autorita', sentite le comunita' di riferimento ed i comuni interessati, all'interno degli ambiti di bacino idrografico, decide, nell'ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di gestione, in merito all'applicazione delle regole della concorrenza». La norma citata non risulta coerente con le norme nazionali di settore, attribuendo all'Autorita' competente un potere di scelta circa l'applicazione delle regole della concorrenza, discrezionalita' questa che non si risolve in una facolta', a tutela della concorrenza, come sancita dalla Costituzione, di scegliere tra le forme di gestione e le modalita' di affidamento previste dalla disciplina europea e dalla normativa statale di settore. Al riguardo l'art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, prevede che «L'Autorita' d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia». Pertanto, cosi' come formulata la citata disposizione regionale, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione. 2) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost. L'art. 3, comma 9, della l.r. n. 5/2014, stabilisce che «Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorita' competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se e' verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate». La norma appena citata appare censurabile laddove prevede che, a seguito della revoca delle concessioni al prelievo e delle autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile, in via generale, e' negato qualunque risarcimento dei danni eventualmente...

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