n. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 giugno 2014 -

Ricorso della Regione Lombardia (codice fiscale n. 80050050154), con sede in Milano (20124), piazza Citta' di Lombardia, n. 1, in persona del Presidente pro tempore, Roberto Maroni, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione di Giunta regionale n. X/1908 del 30 maggio 2014 (doc. 1), dal prof. avv. Francesco Saverio Marini del foro di Roma (codice fiscale MRNFNC73D28H501U);

pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.or gfax. 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, ha eletto domicilio;

Ricorrente contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi - Piazza Colonna n. 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12, Resistente per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle Citta' metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Abolizione Province)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 2014, n. 81, limitatamente all'art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 25, 42, 54, 55, 56, 58, 69, 89, 90, 91, 92 e 95, di tale atto normativo. Fatto 1. La legge 7 aprile 2014, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014, detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, l'istituzione e la disciplina delle Citta' metropolitane, la ridefinizione del sistema delle Province, nonche' una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, incidendo anche sull'assetto delle funzioni amministrative spettanti a tali livelli di governo. A seguito della proposizione della questione di fiducia da parte del Governo nella seduta del 26 marzo 2014, la legge si compone di un unico articolo comprendente 151 commi, e ricomprende le modifiche introdotte dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, assegnataria del disegno di legge in sede referente. 2. Al riguardo occorre premettere che la materia del riordino degli enti locali e' stata oggetto di recenti interventi legislativi, che tuttavia non hanno superato il vaglio della Corte costituzionale. Il riferimento e' all'articolo 23 del d-l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e agli articoli 17 e 18 del d-l n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, dichiarati incostituzionali con la sentenza n. 220 del 3 luglio 2013. 3. Riassumendo, con l'articolo 23 del d-l n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), il legislatore aveva, tra l'altro, modificato la normativa in tema di funzioni delle Province (limitandole al solo indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei Comuni) e in tema di organi delle stesse (eliminando la Giunta, prevedendo che il Consiglio fosse composto da non piu' di dieci membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni, e disponendo che il Presidente della Provincia fosse eletto dal Consiglio Provinciale). Con l'articolo 17 del d-l. n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), il legislatore aveva poi disposto il cosiddetto «riordino delle Province», modificando nuovamente la normativa in tema delle relative funzioni (ripristinandone il nucleo essenziale), e tenendo ferma la disciplina sugli organi delle stesse, come introdotta dal menzionato articolo 23 del d-l n. 201 del 2011. L'articolo 18 del d-l. 95 del 2012, inoltre, aveva previsto la soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, disponendo la contestuale istituzione delle relative Citta' metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014. Lo stesso articolo 18 disciplinava, inoltre, gli organi e le funzioni delle Citta' metropolitane. 4. Le norme citate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 77 Cost., in quanto un atto normativo come il decreto-legge e' stato ritenuto inidoneo ad introdurre «assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative». Nella menzionata sentenza n. 220 del 2013, inoltre, la Consulta ha osservato che l'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, nell'attribuire alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina della «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane», «indica le componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali, per loro natura disciplinate da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei principi costituzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore statale ed integrato da quelli regionali». Riferendosi, ancora, allo strumento della decretazione di urgenza, si e' poi rilevata l'inadeguatezza del decreto-legge «a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive». 5. All'esito della sentenza di annullamento della Corte, il legislatore dello Stato e' intervenuto nuovamente in materia di enti locali. La legge n. 56 del 2014 ha dettato norme in materia di Citta' metropolitane, di Province, di unioni e fusioni di Comuni, introducendo una disciplina che si presta a numerose censure di incostituzionalita'. 6. Per quanto riguarda le Citta' metropolitane, il comma 7 dell'art. 1, individua gli organi della Citta' metropolitana nel Sindaco metropolitano, nel Consiglio metropolitano e nella Conferenza metropolitana. I successivi commi 8 e 9 dell'art. 1, determinano le competenze e i poteri dei suddetti organi. Il comma 19 dell'art. 1, prevede che il Sindaco del Comune capoluogo e' di diritto il Sindaco metropolitano. Il comma 25 dell'art. 1, stabilisce che il Consiglio metropolitano e' eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Citta' metropolitana, e che sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica. Il comma 42 dell'art. 1, prevede che la Conferenza metropolitana e' composta dal Sindaco metropolitano, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Citta' metropolitana. 7. Per quanto riguarda le Province, i commi 54 e 55 dell'art. 1, rispettivamente individuano gli organi della Provincia «esclusivamente» nel Presidente della Provincia, nel Consiglio Provinciale e nell'Assemblea dei Sindaci, e definiscono le rispettive competenze e poteri. Il comma 56 dell'art. 1, prevede che l'Assemblea dei sindaci e' composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia. Il comma 58 dell'art. 1, stabilisce che il Presidente della Provincia e' eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia. Il comma 69 dell'art. 1, stabilisce che il Consiglio Provinciale e' eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali dei Comuni della Provincia, e che sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica. 8. Quanto al riordino delle funzioni delle Province, il comma 89 dell'art. 1, stabilisce che lo Stato e le Regioni procedono, secondo le rispettive competenze, all'attribuzione delle funzioni Provinciali diverse da quelle fondamentali (individuate ai precedenti commi 85 e 86), in attuazione dell'art. 118 Cost., nonche' al fine di conseguire le finalita' ivi elencate. Il comma 90 dell'art. 1, individua alcuni «principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione», in relazione al caso in cui disposizioni normative statali o regionali riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o Provinciale, a enti o agenzie in ambito Provinciale o sub-Provinciale. Il comma 91 dell'art. 1, stabilisce che lo Stato e le Regioni individuano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, «le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze», mediante accordo sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai sensi del comma 92 dell'art. 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dovranno essere stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni strumentali, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle Province agli enti subentranti a norma dei commi precedenti;

a tal fine lo strumento individuato e' un D.P.C.M. preceduto da intesa con la Conferenza unificata, e le risorse da trasferire agli enti subentranti sono, in particolare, quelle gia' spettanti alle Province ai sensi dell'art. 119 Cost., detratte quelle necessarie alle funzioni fondamentali. Il comma 95 dell'art. 1, impone alla Regione, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative, di dare attuazione all'accordo di cui al comma 91, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, in caso contrario, l'esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 9. Tutto cio' premesso, con il presente ricorso la Regione Lombardia, come in epigrafe rappresentata e difesa, impugna la legge 7 aprile 2014, n. 56, e, in particolare, le norme piu' sopra menzionate, in quanto lesive delle proprie attribuzioni garantite da norme costituzionali, nonche' delle attribuzioni degli enti locali nei quali la Regione si articola, chiedendo a codesta Ecc.ma Corte di volerne dichiarare l'incostituzionalita' alla luce dei seguenti motivi di Diritto In via...

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