n. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 giugno 2014 -

Ricorso n. 37 depositato il 5 giugno 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri (codice fiscale: 80188230587) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 06/96514000;

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, ricorrente. Contro la Regione Liguria (codice fiscale: 00849050109), in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., resistente, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della Legge Regione Liguria n. 6 del 31 marzo 2014 pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 2 aprile 2014, recante "Disposizioni in materia di esercizio di attivita' professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni". Quanto all'art. 1, rubricato "Attivita' professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica)" , commi 1, 2 e 3, in cui si prevede che: "1. Al fine di conseguire una piu' efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge n. 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, puo' esercitare attivita' libero professionale, al di fuori dell'orario di servizio, anche singolarmente all'interno dell'azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali e sindacali e previo parere della Commissione consiliare competente per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si intende espresso, disciplina, con propria direttiva vincolante ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, l'organizzazione e le modalita' di esercizio dell'attivita' libero professionale di cui al comma 1. 3. Le Aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di adozione della direttiva di cui al comma 2, adeguano i rispettivi atti regolamentari ai contenuti della direttiva stessa, in modo che non sorga contrasto con le loro finalita' istituzionali e si integri l'assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalita' dei servizi anche nella continuita' della cura a domicilio;

quanto all'art. 2 rubricato "Relazione della Giunta", in cui si prevede che: "La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attuazione della presente legge". Quanto all'art. 3 rubricato "Clausola di invarianza finanziaria", in cui si prevede che: "Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale". Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2014, poiche' in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali in materia di tutela della salute. Con legge 31 marzo 2014, n. 6, la Regione Liguria ha introdotto una disciplina speciale in materia di attivita' libero professionale intramuraria del personale sanitario non medico, al fine di una piu' efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali. Il legislatore regionale ha, pertanto, previsto la possibilita', per il personale esercente le professioni di cui alla legge n. 251 del 10 agosto 2000 (professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica) in strutture pubbliche regionali, di svolgere attivita' libero professionale di natura intramuraria anche "singolarmente" ed anche in forma "allargata" a strutture sanitarie distinte da quelle di afferenza. La disciplina dell'organizzazione e delle modalita' di esercizio di tale attivita' libero professionale e' demandata all'adozione, da parte della Giunta Regionale della Liguria, di una direttiva...

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