n. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 giugno 2014 -

Ricorso n. 36 depositato il 3 giugno 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma via dei Portoghesi, n. 12 Fax 06 - 96514000 - PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pt per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 31 marzo 2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali)" in relazione all'art. 2. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2014 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. Con la legge regionale n. 5/2014, che consta di 4 articoli, e reca disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, (Norme in materia di risorse forestali), la Regione. autonoma Friuli Venezia Giulia provvede ad introdurre una moratoria alla semina nel proprio territorio di OGM a modificare regionale n. 9/2007 in materia di risorse forestali. Al riguardo va premesso che l'art. 4 dello Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni) attribuisce alla Regione la potesta' legislativa in materia di agricoltura e foreste. Tuttavia detta competenza, ai sensi della medesima norma statutaria, deve esercitarsi nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' degli obblighi internazionali. Cio' posto, la legge regionale de qua presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 2, che modifica l'art. 16 della legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007. Tale norma infatti, inserendo il comma 3-ter, dispone che: "Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, e' ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno - cellulosici derivanti da attivita' selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purche' il materiale triturato e le ceneri siano...

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