n. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 aprile 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Lombardia, in persona del suo Presidente p.t. per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera g);

dell'articolo 4, comma 1;

dell'articolo 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13;

dell'articolo 7, comma 6, lettera b) e comma 7, della legge della Regione Lombardia 19.2.2014, n. 11, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 20.2.2014, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18.4.2014. Fatto In data 20.2.2014, sul n. 8 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. e' stata pubblicata la legge regionale n. 11 del 19.2.2014, recante: «Impresa Lombardia: per la liberta' di impresa, il lavoro e la competitivita'». In particolare, al fine di promuovere la crescita e le innovazioni del sistema produttivo regionale, «nell'ambito delle potesta' e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione», l'art. 3 individua gli strumenti a mezzo dei quali perseguire i fini indicati prevedendo, tra l'altro (comma 1, lett. g)), la istituzione del «riconoscimento del "made in Lombardia" finalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto, da attribuirsi secondo i requisiti definiti dalla Giunta previo parere della commissione consiliare competente». Con il successivo art. 4, con riferimento alle facilitazioni di accesso al credito, si disciplina poi la possibilita' da parte della Regione di promuovere «la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di moneta complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multimediale locale per lo scambio di beni e servizi». Indi, all'art. 6, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti idonea a facilitare l'attivita' imprenditoriale, il legislatore regionale, regolamentando la comunicazione unica e l'efficacia degli accordi per la competitivita', prevede poi, ai commi l, 2, 4, 5 e 13, che «1. I procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attivita' economiche, nonche' per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilita' degli edifici funzionali alle attivita' economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attivita' economica che attesti il possesso dei documenti sulla conformita' o la regolarita' degli interventi o delle attivita'. L'avvio dell'attivita' e' contestuale alla comunicazione unica regionale alla quale non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di conservazione in fase di prima attuazione resta in capo al dichiarante presso l'unita' locale ovvero depositato nel fascicolo informatico d'impresa conservato presso la camera di commercio a seguito della piena attuazione del principio dell'interoperativita' entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l'ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della comunicazione unica regionale. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarita' della stessa, effettuano i controlli almeno nella misura minima indicata dalla Giunta regionale e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a centottanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo non sussistano irregolarita' tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attivita'. [...] 4. L'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previa comunicazione al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, ha efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti autorizzativi comunque denominati necessari all'esercizio dell'attivita' di impresa. In sede di controllo le autorita' amministrative competenti, qualora rilevino delle difformita', invitano il titolare dell'impresa a regolarizzare la sua posizione entro un congruo termine, comunque non inferiore a centottanta giorni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attivita'. 5. Resta salvo quanto previsto sulle dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). [...] 13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti riguardanti le medie e grandi strutture di vendita disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonche' ai procedimenti in cui la necessita' di un regime di autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)». L'art. 7 (Amministrazione...

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