n. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 aprile 2014 -

Ricorso della Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212 (c.f. 80143490581), in persona del Presidente pro tempore, Nicola Zingaretti, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 196 del 15 aprile 2014 (doc. 1), dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (MRNFNC73D28H501U;

pec. francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;

fax. 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio;

ricorrente;

Contro Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas [per la riduzione dei premi RC-auto], per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 21 febbraio 2014, limitatamente all'articolo 13, comma 15-bis, inserito in sede di conversione. Fatto 1. Il rumore rappresenta una delle principali cause di conflittualita' tra gli aeroporti e le comunita' locali residenti in realta' urbane ad esse adiacenti. L'inquinamento acustico costituisce infatti un fattore che, se non gestito adeguatamente, puo' arrecare pregiudizio alla salute e condizionare lo sviluppo del traffico in un determinato aeroporto, con ripercussioni dirette sul sistema economico e territoriale. Nel caso degli aeroporti ubicati nella Regione Lazio, le problematiche acustiche sono aumentate negli ultimi anni, anche in ragione del notevole aumento di traffico a causa dello sviluppo delle compagnie law cost. Tra le contromisure per la mitigazione degli effetti prodotti dal rumore aereo figurano gli interventi normativi istitutivi di imposte sul rumore effettivamente prodotto, quale strumento deterrente e sanzionatorio nonche' compensativo delle esternalita' negative prodotte dalle operazioni aeroportuali. 2. Con la legge 21 novembre 2000, n. 342, "Misure in materia fiscale", veniva istituita (artt. 90-95) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che sostituiva la precedente imposta erariale istituita dall'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, coordinato con la legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165, e la precedente imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili - parallela al tributo erariale - istituita con l'art. 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Gli articoli 90 e seguenti della citata legge n. 342 del 2000 avevano stabilito che l'IRESA - imposta con parziale vincolo di gettito a favore di opere di disinquinamento acustico e di risarcimento dei soggetti eventualmente danneggiati dalle emissioni sonore - fosse dovuta alle Regioni o alle Province Autonome per ogni decollo o atterraggio di aeromobili civili negli aeroporti, da parte dell'esercente dell'aeromobile ai sensi dell'art. 874 del Codice della navigazione. La base imponibile era determinata in ragione del numero degli atterraggi e decolli, del peso del velivolo, della sua rumorosita', nel rispetto delle nonne internazionali sulla certificazione acustica. L'articolo 90, comma 4, della citata legge, richiedeva un decreto dell'allora Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della Navigazione e il Ministro dell'ambiente, per stabilire le modalita' applicative dell'imposta. Detto regolamento, tuttavia, non e' stato mai emanato. 4. Successivamente, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, veniva emanato il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario, il cui articolo 8 ha stabilito: "Ferma la facolta' per la regione di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali (....) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (...) di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342". 5. La legge della Regione Lazio 29 aprile 2013, n. 2, Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), ai sensi del menzionato articolo 8 del decreto legislativo n. 68/2011, ha cosi' istituito (art. 5) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), quale tributo regionale proprio, disciplinando il presupposto dell'imposta, le esenzioni, nonche' la misura. In particolare l'articolo 5, comma 5 della predetta legge regionale specifica che la misura dell'IRESA determinata in riferimento: i) al peso massimo dell'aeromobile al decollo;

ii) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile, accertato - secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International civil aviation organization) - dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nell'annesso 16 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO (capitoli II, III, e IV). Il successivo sesto comma dell'articolo 5 individua, poi, la misura dell'IRESA, distinguendo gli aeromobili in tre macro-classi. L'aliquota varia da un minimo di 1,60 euro per tonnellata o frazione (aeromobili di classe C sotto le 25 tonnellate) ad un massimo di €

2,5 per tonnellata o frazione (aeromobili sprovvisti di certificazione acustica o non rispondenti ai parametri fissati dall'annesso alla convenzione ICAO) (doc. 2). 6. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, con la segnalazione prot. n. AS1071 del 27 agosto 2013 (doc. 3), recante "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili come prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011", rilevava che la difformita' fra le normative delle sei Regioni che avevano istituito l'IRESA fosse tale da "alterare le condizioni di redditivita' dei vettori che fanno scalo solo in alcuni aeroporti rispetto ad altri, con conseguenze distorsive sotto il profilo concorrenziale per: 1) le compagnie aeree che offrono i propri servizi prevalentemente negli aeroporti dove l'IRESA ha un'incidenza maggiore e non possono agevolmente spostarsi da uno scalo all'altro;

2) i consumatori (prevalentemente non price-sensitive) per i quali, a fronte di tariffe piu' alte determinate dal trasferimento a valle da parte delle compagnie aeree dei maggiori costi sopportati, possono risultare piu' attraenti scali limitrofi a quelli interessati da una maggiore tassazione;

3) le societa' di gestione degli aeroporti, che vedono conseguentemente alterate le proprie condizioni di redditivita' a causa di una riduzione del numero di vettori e/o di consumatori che decidono di frequentare lo scalo". L'Autorita' osservava che "Le problematiche concorrenziali evidenziate possono essere superate attraverso la definizione con legge dello Stato di criteri uniformi per il calcolo dell'imposta, il cui gettito dovra' ovviamente essere devoluto alle regioni di pertinenza, cosi' come peraltro era gia' stato stabilito con la legge 21 novembre 2000, n. 342 (artt. 90-95), prima della modifica intervenuta nel 2011". Inoltre, per evitare "arbitrarie discriminazioni tra scali e tra imprese", riteneva si' dovesse "tener conto dei seguenti parametri utilizzati in altri Paesi UE quali, ad esempio nel Regno Unito, in Germania, in Spagna e in Olanda: i) La previsione di aliquote differenziate tra voli diurni e notturni;

ii) La previsione di parametri di pagamento rapportati all'efficienza sonora degli aeromobili e non al tonnellaggio degli stessi;

iii) La previsione di classi di aliquote che tengano conto delle peculiarita' urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti". 7. Da ultimo, con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il Governo ha introdotto "Interventi urgenti di avvio del piano "Declinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas [Per la riduzione dei premi RC-auto], per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015". In particolare, l'articolo 13 del decreto-legge detta "Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo". Con la legge di conversione n. 9 del 21 febbraio 2014 e' stato inserito il comma 15-bis del citato articolo 13, oggetto dell'odierno giudizio. La disposizione stabilisce che: "Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattivita' del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legali all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non puo' essere superiore a euro 0.50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo e' rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarita' urbanistiche delle ore geografiche prospicienti i singoli aeroporti". 8. Tutto cio' premesso, con il presente ricorso la Regione Lazio, come in epigrafe rappresentata e difesa, impugna il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il...

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