n. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 aprile 2014 -

Ricorso della Regione Campania (codice fiscale n. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, on. dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, giusta delibera della Giunta regionale n. 88 del 28 marzo 2014 e giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto (codice fiscale CRVBMN54D19H501A), del libero foro, e dall'avv. Maria D'Elia (codice fiscale DLEMRA53H42F839H), dell'Avvocatura regionale, e elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma in via Poli n. 29 (fax: 06/42001646;

pec abilitata: cdta@legalmail.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate», introdotto dall'art. 1 comma 1 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2013, n. 289, per violazione degli artt. 119, 118, 117, comma 3, 81, 3 e 97 della Costituzione, nonche' del principio di ragionevolezza. Fatto Con decreto-legge n. 136 del 10 dicembre 2013, il Governo ha adottato «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate». La legge di conversione n. 6/2014 ha introdotto all'art. 6 di tale decreto, il comma 1-bis, che statuisce: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarita' delle contabilita' speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilita' speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilita' speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilita' dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attivita' pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresi' avvalersi, per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.a., dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalita' attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresi' fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». La disposizione sopra richiamata prevede dunque che, a partire dal 1° gennaio 2015, ricada sui Presidenti delle regioni la titolarita' delle contabilita' speciali per la gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma 111, legge n. 147/2013, nonche' l'intera gestione di tutti i rapporti attivi e passivi e delle attivita' pendenti alla data del trasferimento riferibili alla gestione commissariale. Nel garantire la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative, i Presidenti possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, nonche' delle societa' ANAS S.p.a., dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto. L'art. 6, comma 1-bis della legge n. 136/2013 risulta lesivo delle prerogative della Regione Campania e viziato da manifesta illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto Premessa. La norma censurata risulta illegittima nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai commissari straordinari anche nella titolarita' delle contabilita' speciali per la gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilita' speciali, nonche' succedono in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attivita' pendenti alla data del predetto trasferimento. Tale disposizione, infatti, non tiene in debito conto la natura giuridica dei Commissari nominati per fronteggiare situazioni di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Dunque, prima di passare in rassegna le singole censure di costituzionalita', appare opportuno esaminare il sistema di protezione civile, cosi' come delineato dalla predetta legge. Tale sistema e' improntato su una ripartizione delle competenze e delle responsabilita' tra diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle tipologie di eventi emergenziali che vengono in rilievo (art. 2 della legge n. 225/1992). In particolare, l'art. 2 comma 1 della citata legge distingue tre diverse tipologie di eventi: (i) quelli che richiedono interventi attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (lett. a);

(ii) quelli che...

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