n. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 aprile 2014 -

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 26 marzo 2014, ha approvato il disegno di legge n. 381-3-306-346 dal titolo «Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto», pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 29 marzo 2014. L'art. 7 da' adito a censure per violazione dell'art. 117, 3° comma della Costituzione. Il comma 2 del predetto articolo dispone che, «con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale, sono stabilite le misure di sostegno economico a valere sul bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, per contribuire, in relazione al reddito familiare valevole ai fini IRPEF, alle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali effettivamente sostenute da pazienti esposti ed ex esposti affetti da patologie causate dall'amianto e residenti in Sicilia, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la data del suo accoglimento». Il successivo comma 4 prescrive, invece, che «con Decreto dell'Assessore per la salute sono stabilite le condizioni per la esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in favore dei pazienti affetti da patologie asbesto correlate». In proposito, si rileva che, con riferimento ai soggetti affetti da patologie causate dall'esposizione all'amianto, la vigente normativa nazionale non prevede l'erogazione di un sussidio economico, ne' il riconoscimento del diritto all'esenzione, laddove la patologia non sia riconducibile ad una delle patologie croniche gia' contemplate dal d.m. n. 329/99 («Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124»). Pur comprendendo e condividendo la valenza sociale delle richiamate disposizioni regionali, non puo' non rilevarsi che i benefici da esse previste individuano livelli ulteriori di assistenza che la Regione, in quanto sottoposta al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non puo' garantire, come sancito anche da recente giurisprudenza costituzionale. L'articolo 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, infatti dispone che «gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». Codesta Corte, in proposito con la sentenza n. 104/2013, nel confermare la precedente giurisprudenza ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale di norme regionali istitutive di misure di...

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