n. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 aprile 2014 -

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo vice-presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Christian Tommasini, rappresentata e difesi tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale Rep. n. 23888 del 25 marzo 2014, rogata dal segretario generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 290 del 18 marzo 2014, dagli avv.ti Renate von Guggenberg, (c.f. VNGRNT57L45A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKRSPH65E10B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRNCST64M47D548I - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDNLRA65H69A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CSTMHL38C30H501R) del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 9/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 29 gennaio 2014. Nel Supplemento Ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici». Con l'art. 13 di tale decreto-legge e' stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale. Il comma 11 dell'articolo in parola riservava allo Stato una quota del gettito. Tale riserva e' stata successivamente abrogata dall'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che peraltro ha mantenuto fermo il comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In merito a tale modifica la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, perche' lesiva dell'autonomia finanziaria provinciale, delle competenze provinciali e dei principi di ragionevolezza e della leale collaborazione. Il relativo ricorso pende innanzi a codesta Ecc.ma Corte sub n. 30/2013. Il comma 17 interviene sul sistema di finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato un effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica stimato «per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17, ultimo periodo). In particolare, e' prevista la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati rispettivamente dagli articoli 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17, primo periodo). In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 17, secondo periodo). Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, la norma prevede che «con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo» (comma 17, terzo e quarto periodo). In merito a tale disposizione la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, perche' lesiva dell'autonomia finanziaria provinciale, delle competenze provinciali e dei principi di ragionevolezza e della leale collaborazione. Il relativo ricorso pende innanzi a codesta Ecc.ma Corte sub n. 40/2012. Nel Supplemento Ordinario n. 73/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 29 ottobre 2013 e' stata poi pubblicata la legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamento pensionistico». Con l'art. 1 di tale decreto-legge e' stata abolita la prima rata IMU su prima casa e relative pertinenze, fabbricati rurali e terreni agricoli. L'art. 2 prevede che per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'IMU per determinati fabbricati e delle esenzioni. A fronte di tali disposizioni, con l'art. 3 dello stesso decreto-legge si e' previsto un contributo compensativo del minor gettito in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna (commi 1 e 2). Per i comuni delle Province autonome di Bolzano e di Trento, invece, il comma 2-bis prevede che la compensazione del minor gettito avvenga attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali. In merito a tale disposizione la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale. Il relativo ricorso pende innanzi alla Corte costituzionale sub n. 1/2014. Nel Supplemento Ordinario n. 9/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 29 gennaio 2014 e' stata pubblicata la legge 29 gennaio 2014, n. 5, di...

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