n. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 marzo 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato - C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1;

3, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9;

e 4 della legge regionale Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014, recante «Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 10 gennaio 2014, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2014. Con la legge regionale n. 6 del 4 gennaio 2014 indicata in epigrafe, che consta di sei articoli, la regione Abruzzo ha modificato le citate leggi regionali in tema di iniziative a favore del centro regionale di audiologia e ha emanato norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la regione Abruzzo abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i 1. Gli articoli 1 e 3, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regione Abruzzo n. 6/2014 violano l'art. 117, comma 3, e l'art. 120 della Costituzione. 1. La legge della regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6 citata, recante «Modifica alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e alla legge regionale 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», presenta evidenti profili di illegittimita' costituzionale 4. Occorre, innanzitutto, premettere che la regione Abruzzo, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il 6 marzo 2007 un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che prevede una serie di interventi da attivare nell'arco del triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario della regione nel rispetto dei livelli assistenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005). La regione Abruzzo, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/04 citata, nonche' dell'intesa Stato - regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222 in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 marzo 2003, n. 131, contenente le «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nella seduta dell'11 settembre 2008, infatti, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di un commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della regione Abruzzo e, nella seduta del 12 dicembre 2009, il commissario ad acta e' stato individuato nella persona del Presidente della regione pro-tempore. Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, contenente le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010), il commissario ad acta, con la delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010, ha approvato il Programma operativo 2010 (successivamente integrato con la delibera n. 77/2010 del 22 dicembre 2010) con il quale da' prosecuzione al Piano di rientro 2007-2009. 2. L'art. 1, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale n. 6/14, indicata in epigrafe, recante, come recita la rubrica stessa dell'articolo, le «finalita'» della legge, rende gratuita per l'utenza la fornitura di pile monouso o ricaricabili per gli impianti cocleari, nonche' la fornitura di parti di ricambio e di pile monouso o ricaricabili per le protesi a processore impiantabili nell'orecchio medio. Il successivo art. 3, nel descrivere in maniera piu' dettagliata gli interventi enunciati dalle lett. a) e b) del citato art. 1, prevede, ai commi l e 5, che i livelli essenziali delle prestazioni attinenti alla manutenzione, riparazione o sostituzione di parti della componente esterna dell'impianto cocleare stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2007 (recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza») siano integrati dai seguenti interventi: erogazione gratuita, a carico del Servizio sanitario regionale, delle prestazioni concernenti la manutenzione, la riparazione, la sostituzione o aggiornamento tecnologico del sistema di alimentazione per impianto cocleare, ivi ricompresa la fornitura di batterie monouso o ricaricabili (comma 1);

effettuazione gratuita (oltre che...

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