n. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2014 -

Ricorso della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Nicola Vendola, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 21 febbraio 2014, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (pec: marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Antonio Mordini n. 14, come da mandato a margine del presente atto;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 496, lettere b) e c), e comma 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O., per violazione degli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e quinto comma, della Costituzione, nonche' del principio costituzionale di leale collaborazione e dei principi costituzionali di razionalita' e ragionevolezza. 1. - Le disposizioni oggetto di censura e il contesto normativo nel quale si inseriscono. 1.1. - L'art. 1, comma 496, della legge n. 147 del 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, cosi' stabilisce: «Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non puo' essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;

  1. al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;

  2. al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013». Con tale disposizione, dunque, sono state apportate alcune modifiche al comma 449 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale disponeva in ordine alle modalita' di riparto tra le Regioni della complessiva dotazione di spesa ai fini del patto di stabilita' interno assegnata, con la medesima disposizione, all'intero comparto delle Regioni a statuto ordinario. Il testo originario del predetto comma 449 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 - per quel che qui piu' specificamente interessa - era il seguente: «Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno (...)». Il medesimo comma 449 prevedeva altresi' che, nel caso in cui non si addivenisse alla citata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze fosse «comunque emanato» entro il 15 febbraio 2013, «ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilita' interno del 2011». Il testo dell'art. 1, comma 449, della legge n. 228 del 2012 attualmente in vigore per effetto delle modifiche introdotte dal comma 496 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e' dunque il seguente: «Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non puo' essere superiore, per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per...

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