n. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2014 -

Ricorso della regione Lombardia, (codice fiscale 80050050154) in persona del presidente della giunta regionale Roberto Maroni, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. x/1353 del 21 febbraio 2014 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova (codice fiscale FLCGDM45C06L736E), dall'avv. Luigi Manzi di Roma (codice fiscale MNZLGU34E15H501Y), con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, per violazione: degli artt. 1, 3, 5, 81, 97, 114, 117 primo comma, 136 e della VIII disp. transitoria e finale Cost.;

della Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439;

dell'art. 15, comma 2, e dell'art. 21, legge n. 243/2012, sotto i profili e nei modi di seguito illustrati. Fatto Nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2014) sono state inserite, all'interno dell'art. 1, due disposizioni relative al «commissariamento delle province», che conseguirebbe alla scadenza naturale del mandato o alla cessazione anticipata dei relativi organi rappresentativi, oppure alla scadenza di un precedente periodo di commissariamento. Si tratta in primo luogo del comma 325, secondo il quale «le disposizioni di cui all'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014». E si tratta, in secondo luogo, del comma 441, secondo cui «le gestioni commissariali [delle amministrazioni provinciali] di cui all'art. 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonche' quelle disposte in applicazione dell'art. 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014». Per una migliore comprensione della vicenda, e delle ragioni del presente ricorso, converra' ricordare da un lato i presupposti ed il significato del commissariamento «a regime», previsto dall'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico enti locali), dall'altro il significato dei commissariamenti «straordinari», disposti a partire dal decreto-legge n. 201 del 2011 come strumento di attuazione della «riforma» dell'ordinamento provinciale disposta dallo stesso decreto: che in seguito - come ben noto - e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 220 del 2013 di codesta ecc.ma Corte costituzionale. E' ovvio che nella vita fisiologica degli enti locali, comuni e province, non vi e' bisogno di alcun commissariamento, dal momento che all'approssimarsi della scadenza degli organi elettivi vengono tempestivamente indette le nuove elezioni, secondo le regole disposte dal testo unico sopra citato. Il commissariamento si rende necessario, ed e' come tale disciplinato dall'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, quando si verifichino determinati eventi straordinari: quando i consigli «compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico» (lettera a);

quando «non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi» a causa delle «dimissioni del sindaco o del presidente della provincia»;

quando vi sia «cessazione dalla carica per dimissioni contestuali ... della meta' piu' uno dei membri assegnati» o quando vi sia «riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del consiglio» (lettera h);

quando non sia approvato nei termini il bilancio

(lettera c). Si tratta di ipotesi di varia natura, che hanno in comune il fatto che esse tutte impongono di provvedere a nuove elezioni al di fuori del normale susseguirsi delle legislature, e dunque senza che sia possibile prevedere ed organizzare tempestivamente le nuove elezioni. Di qui la necessita' di un «commissario» che guidi l'amministrazione dell'ente fino al momento in cui sia possibile ripristinare la rappresentanza elettiva. In altre parole, il commissariamento previsto dall'art. 141 del testo unico, non solo non contraddice la natura politica e rappresentativa dell'ente, ma e' strumentale alla sua realizzazione, in una situazione di oggettiva impossibilita' di provvedervi diversamente ed immediatamente. Natura del tutto diversa ha il commissariamento previsto dall'art. 23, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011: esso non era finalizzato al ripristino del carattere direttamente elettivo delle amministrazioni provinciali, il quale era stato soppresso dai precedenti commi dello stesso articolo, che aveva assegnato alle provincia natura di ente rappresentativo dei comuni componenti;

era finalizzato, invece, a consentire l'amministrazione dell'ente nel periodo necessario all'attuazione delle nuove disposizioni. Tale diversa natura non puo' essere nascosta dalla circostanza che il comma 20 dell'art. 23 richiama l'applicazione dello stesso art. 141 del testo unico: tale applicazione, infatti, avviene al di fuori dei suoi presupposti e soprattutto al di fuori delle sue finalita', realizzando dunque il diverso istituto ora descritto. L'attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011 incontro', come e' noto, forti resistenze, ed il Governo decise di intervenire ulteriormente con il decreto-legge n. 95 del 2012, che - pur confermando le scelte ordinamentali del decreto-legge n. 201 del 2011 - mirava anche ad una drastica riduzione del numero degli enti. Fatto sta che nel prolungarsi del periodo transitorio fu ritenuto necessario provvedere a nuovi commissariamenti delle amministrazioni provinciali per le quali mano a mano maturavano i presupposti del rinnovo. Vi si provvide con l'art. 1, comma 115, della legge n. 228/2012, espressamente rivolto (tra l'altro) «al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135». Esso prevede la nomina di un commissario straordinario negli enti provinciali ove si verifichino la scadenza naturale o anticipata del mandato dei relativi organi entro il 31 dicembre 2013, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario. In particolare, esso era strumentale alla riforma degli enti provinciali recata dall'art. 23, commi 14-20-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successivamente dagli artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). Come e' ben noto, l'intero complesso normativo dedicato alla riforma delle province sia dal decreto-legge n. 201 del 2011, sia dagli artt. 17 e 18 del successivo decreto-legge n. 95 del 2012, e' rimasto travolto dalla sentenza di...

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