n. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2014 -

Ricorso della REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL (cod. fiscale 80003690221), in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore Alberto Pacher, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 5 febbraio 2014 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 5787 del 18 febbraio 2014 (doc. 2), rogata dall'avv. Edith Engl, Ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) e dall'avv. Luigi Manzi di Roma (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 55, 388, 427, 429, 487, 499, 500 e 508 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - Supplemento ordinario, per violazione: degli articoli 4, n. 1, n. 2, n. 3 e n. 8;

16;

24;

31;

43;

44;

67;

87;

88;

103;

104 e 107 del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonche' delle correlate norme di attuazione;

del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare degli articoli 69 e 79 e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268);

del dPR 31 luglio 1978, n. 1017;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare degli articoli 2, 3 e 4);

dell'articolo 117 della Costituzione in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati. Fatto e Diritto Premessa Il presente ricorso si riferisce ad alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014). Tale legge ha contenuto eterogeneo, e contenuto eterogeneo hanno anche le diverse disposizioni qui impugnate. EE' risultato percio' preferibile evitare una illustrazione generale in fatto, e trattare invece direttamente delle singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 55. Il comma 55 stabilisce quanto segue: "Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993". Il richiamato art. 18, co. 4, 1. 580/1993 dispone che "la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al... metodo" di seguito indicato. In base all'art. 18, co. 9, pure richiamato, "con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio" Il comma 55 fa riferimento alle camere di commercio in generale, e non contiene alcun riferimento esplicito alla ricorrente Regione. Tale circostanza, unita al tenore stesso della disposizione, nella quale - come si dira' - anche i poteri di formazione secondaria sono affidati all'amministrazione statale, nel quadro di un riferimento alla legge generale statale n. 580 del 1993, lascia ragionevolmente ritenere che tale disposizione non sia destinata ad applicarsi alle autonomie speciali aventi competenza in materia di ordinamento delle Camere di commercio, ed in particolare alla ricorrente Regione, alla quale l'art. 4, n. 8), dello Statuto speciale attribuisce ampia potesta' legislativa esclusiva, appunto, in materia di "ordinamento delle camere di commercio", come confermato anche dalla sent. 477/2000 di codesta Corte. La presente impugnazione e' percio' prospettata in via prudenziale, per l'ipotesi che, al contrario di quanto ritenuto dalla Regione, la disposizione di cui all'art. 1, comma 55, risultasse destinata ad applicarsi anche alle camere di commercio di Trento e Bolzano, per la sola circostanza che nella l. 147/2013 manca una clausola generale di salvaguardia delle competenze delle Regioni speciali. In tale ipotesi, la disposizione sopra esposta risulterebbe costituzionalmente illegittima per le seguenti ragioni. Come appena ricordato, lo Statuto assegna alla Regione potesta' legislativa primaria in materia di Camere di commercio. La previsione statutaria e' stata attuata dal dPR 31 luglio 1978, n. 1017, Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati. In attuazione della propria competenza legislativa primaria, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato la legge regionale 7/1982, Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano;

il finanziamento delle Camere e' regolato nell'art. 19, come sostituito dalla 1.r. 3/2007. In sostanza, il comma 55 verrebbe a vincolare una parte dei fondi delle camere di commercio di Trento e Bolzano (corrispondente alla quota dei 70 milioni di euro annui che sara' imputata alle camere trentine dal d.m. di cui all'art. 18, co. 4, 1. 580/1993) al perseguimento di un determinato scopo ("sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi"). Il meccanismo e' simile a quello dei "fondi vincolati", piu' volte censurati da codesta Corte, con la rilevante (ed aggavante) differenza che - nel caso di specie - il vincolo non riguarda somme erogate dallo Stato ma risorse delle stesse camere di commercio. La norma impugnata, dunque, lede chiaramente l'autonomia amministrativa e finanziaria delle camere di commercio, in quanto condiziona l'autonomia di spesa e impedisce alle camere di utilizzare quelle risorse per altri scopi. Da cio' deriva la lesione dell'autonomia legislativa primaria della Regione in materia di "ordinamento delle camere di commercio", dato che spetterebbe alla Regione, nel rispetto dell'autonomia delle camere, compiere scelte sul modo in cui le camere devono usare le proprie risorse. E' da sottolineare che la norma in questione e' del tutto estranea al tema del "coordinamento della finanza pubblica", in quanto non e' volta a limitare la spesa ma solo a condizionarla verso un determinato scopo. Oltre all'art. 4, n. 8, dello Statuto, e' violato l'art. 2 d. lgs. 266/1992, in quanto il comma 55 non prevede un recepimento regionale ma pretende diretta applicabilita' in una materia regionale. La lesione dell'autonomia regionale e' aggravata dal fatto che la disciplina dettagliata, attuativa del comma 55, e' rimessa ad un decreto ministeriale, nella cui adozione le Regioni neppure sono coinvolte. Dunque, il legislatore statale si e' mosso nella prospettiva di una sua (inesistente) competenza esclusiva, mentre, con riferimento al Trentino-Alto Adige/Südtirol, si verte in una materia di competenza primaria regionale. Pertanto, risulta violato anche il principio che esclude la previsione di fonti secondarie statali in materie regionali (v. art. 117, co. 6, Cost. e art. 2 d. lgs. 266/1992). Qualora, in denegata ipotesi, si ritenesse legittima la previsione di un regolamento in materia regionale, sarebbe comunque violato il principio di leale collaborazione per mancata previsione del coinvolgimento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nell'adozione del decreto attuativo del comma 55. Infine, il comma 55 (ove applicabile alla ricorrente Regione) ne violerebbe l'autonomia finanziaria (artt. 69 ss. Statuto). Infatti, nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le Camere di commercio di Trento e di Bolzano sono parte del sistema complessivo della finanza regionale e di quella delle Province autonome, tanto che parte considerevole delle spese delle Camere di commercio sono a carico del bilancio regionale e di quelli provinciali. La Regione assegna i finanziamenti alle Camere di commercio attraverso le due Province all'interno delle risorse del fondo unico. Complessivamente, nel 2012 sono stati erogati dalla Provincia autonoma di Trento euro 1.840.000,00 di parte corrente e euro 1.112.000,00 di parte in conto capitale, e dalla Provincia di autonoma di Bolzano euro 4.874.318,00 di parte corrente. Poiche' il comma 55, ultimo periodo, dispone che "la presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale", e' chiaro che il vincolo posto ad una parte considerevole delle risorse delle camere di commercio si...

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