n. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2014 -

Ricorso della Regione Campania (codice fiscale n. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, on. dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, giusta delibera della Giunta regionale n. 37/2014- e giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (codice fiscale CRVBMN54D19H501A), del libero foro, e dall'avv. Maria D'Elia (codice fiscale DLEMRA53H42F839H), dell'Avvocatura regionale, e elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma in via Poli n. 29 (fax: 06/42001646;

pec abilitata: cdta@legalmail.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, per violazione degli artt. 119, 118, 117, comma 3, 81, 3 e 97 della Costituzione, nonche' del principio di ragionevolezza. Fatto Con legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il Parlamento ha adottato la legge di stabilita' 2014, il cui art. 1 al comma 422 cosi' statuisce: «Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'art. 5 commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'art. 5 bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati». La disposizione sopra richiamata prevede dunque che alla chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225, comprese quelle relative ai grandi eventi, ricada sulle amministrazioni e sugli enti ordinariamente competenti l'intera gestione delle posizioni attive e passive riferibili alla medesima gestione commissariale, nonche' la responsabilita' di parte processuale nei procedimenti giurisdizionali pendenti. Il subentro nel contenzioso, per espressa previsione normativa, dovrebbe avvenire anche ai sensi dell'art. 110 C.P.C. (che regola la successione nel processo), in virtu' del quale «Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto». La norma della legge di stabilita', peraltro, trova applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati, ai sensi delle ordinanze previste dall'articolo 5 della legge n. 225/1992, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. L'art. 1, comma 422 della legge n. 147/2013 risulta lesivo delle prerogative della Regione Campania e viziato da manifesta illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto Premessa. Prima di passare in rassegna le singole censure di costituzionalita', appare opportuno esaminare il sistema di protezione civile, cosi' come delineato dalla legge n. 225/1992. Tale sistema e' improntato su una ripartizione delle competenze e delle responsabilita' tra diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle tipologie di eventi emergenziali che vengono in rilievo (art. 2 della legge n. 225/1992). In particolare, l'art. 2 comma 1 della citata legge distingue tre diverse tipologie di eventi: (i) quelli che richiedono interventi attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (lett. a);

(ii) quelli che richiedono l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (lett. b);

(iii) quelli che devono essere fronteggiati con mezzi o poteri straordinari (lett. c: «calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo»). Con riferimento agli eventi indicati alla lettera c) dell'art. 2 della legge n. 225/1992, le funzioni di intervento sono attribuite alla competenza statale;

ne' potrebbe essere diversamente, trattandosi di funzioni «che hanno rilievo nazionale, data la sussistenza di esigenze di unitarieta', coordinamento e direzione» (Corte cost. sentenza n. 284 del 14 luglio 2006). Lo Stato e' dunque titolare di una specifica competenza a disciplinare gli eventi di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) della legge n. 225/1992, che si sostanzia, tra l'altro, nel potere di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale, in stretto riferimento alla qualita' e alla natura degli accadimenti. Il predetto potere puo' essere esercitato anche mediante l'adozione di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 5, comma 2 legge n. 225/1992). E' possibile inoltre che, per l'attuazione degli interventi di emergenza, lo Stato si avvalga di commissari delegati, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 5, comma 4 legge n. 225/1992). Il commissario delegato agisce nella veste di organo statale, essendo appunto lo Stato l'unico soggetto titolare della gestione dello stato emergenziale;

ne discende che, indipendentemente dall'ambito territoriale di efficacia, i provvedimenti posti in essere dai commissari devono essere considerati atti dell'amministrazione centrale dello Stato, finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunita' locali coinvolte nella situazione d'emergenza. In tal senso e' chiara la sentenza di Codesta Corte, secondo cui: «... indipendentemente dal loro (piu' o meno determinato) ambito territoriale di efficacia, i provvedimenti posti in essere dai commissari delegati sono atti dell'amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi che operano come longa manus del Governo) finalizzati a...

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