n. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2014 -

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale Rep. n. 23868 del 20 febbraio 2014, rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 146 del 18 febbraio 2014, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57 L45 A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocattura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), del foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 55, 57, 179, 213, 429, 431 lettera h), 435, 481, 499, 500, 502, 504, 508, 511, 526, 527, 711, 712 e 729 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». Nel Supplemento Ordinario n. 87/L, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 del 27 dicembre 2013 e' stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». Tale legge, composta di un solo articolo, detta una serie di disposizioni riferite direttamente alle Regioni a statuto speciale e/o alle Province autonome di Trento e di Bolzano o comunque riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. Mentre parte di queste disposizioni sono state concordate con la Provincia autonoma di Bolzano secondo il procedimento delineato dall'articolo 104 dello Statuto di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), altre, invece, sono state dettate unilateralmente, senza la prescritta intesa tra il Governo e, per quanto di rispettiva competenza, la Regione e/o le due Province. In particolare, i commi 157, 179, 431, lettera b), 435 e 508 contengono riserve all'erario di maggiori gettiti di tributi erariali. Nello specifico, il comma 157 riserva allo Stato le entrate relative alle imposte sostitutive di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, mentre il comma 179 riserva imposte sostitutive (di cui al comma 151), IRES (di cui al comma 177) ed IVA (di cui al comma 178). Il relativo maggior gettito viene destinato al Fondo per interventi strutturali di politica economica. I commi 431, lettera b), e 435 prevedono riserve all'erario di maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, anch'esse destinate ad un nuovo fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito a decorrere dal 2014. Il comma 508, invece, riscrive le riserve gia' previste dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I commi 429, 481, 526 e 527 prevedono contributi aggiuntivi alla finanza pubblica a carico della Provincia autonoma di Bolzano, sia in termini di miglioramento del patto di stabilita', sia mediante ulteriore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Il comma 511, invece, prevede che entro il 30 giugno 2014 possano essere concluse specifiche intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale, che determinano la cessazione dell'applicazione dei commi 508 e 526 (per quanto di interesse di questa Provincia) - relativi alle riserve all'erario ed all'introduzione di ulteriori contributi alla finanza pubblica - e che abbiano ad oggetto interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il medesimo periodo. Il comma 499 apporta modifiche al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo a carico della Provincia autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi di finanza pubblica mediante la riduzione del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011. I commi 500, 502 e 504 vanno a modificare, invece, rispettivamente i commi 455, 461 e 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e relative sanzioni. Nell'ambito delle norme sull'imposta unica comunale, il comma 711, nel mentre assicura ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna l'effettivo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria, per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria avviene unicamente attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5.8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Il successivo comma 712 contiene addirittura un meccanismo perverso, in quanto arriva a prevedere che l'entita' degli accantonamenti da effettuare a carico della Provincia autonoma di Bolzano ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, venga determinata a prescindere dal minor gettito da imposta municipale propria derivante da agevolazioni introdotte con la normativa statale. Il comma 729, che apporta modificazioni al comma 380 dell'articolo 1, legge n. 228/2012, prevede che l'appena citato comma 17 dell'articolo 13, d.l. n. 201/2011 continua ad applicarsi nei territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, reiterando cosi' il gia' contestato meccanismo previsto da tale norma, con la conseguenza che, fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 27 legge 5 maggio 2009, n. 42), e' accantonato a favore del bilancio dello Stato un importo pari a tale maggior gettito stimato. Con il comma 213 viene modificato il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, e viene previsto che, al fine del rispetto del patto di stabilita' interno, gli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale devono calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni. Infine, il comma 55 prevede che una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, senza effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale. Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale delle sopracitate disposizioni statali, per i seguenti motivi di Diritto Violazione degli articoli 8, n. 1);

9, n. 10);

16, 75, 75-bis e 79, dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);

del Titolo VI dello Statuto, in particolare degli articoli 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84;

degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto;

delle norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli articoli 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19;

al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli articoli 2 e 4;

al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115;

al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare dell'articolo 8;

al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197;

degli articoli 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

dell'articolo 138 della Costituzione;

dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale Prima di analizzare nel dettaglio le singole disposizioni impugnate, si ritiene necessario esporre alcune considerazioni introduttive di carattere generale. In forza del Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'articolo 104 dello stesso Statuto. Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province...

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