n. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2014 -

Ricorso della Regione autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923) con sede legale in 09123 Cagliari (CA), Viale Trento, n. 69, in persona del Presidente pro tempore Dott. Ugo Cappellacci, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Tiziana Ledda (cod. fisc.: LDDTZN52T59B354Q;

fax: 0706062418;

posta elettronica certificata: tledda@pec.regione.sardegna.it) e Prof. Massimo Luciani (cod. fisc.: LCNMSM52L23H501G;

fax: 0690236029;

posta elettronica certificata massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in 00186 Roma, e' domiciliato ex lege, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 119, 122, 142, 429, 499, 508, 511, 526 e 527 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)", pubbl. in G.U. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. n. 87 F a t t o 1.- La l. 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)", pubbl. in G.U. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. n. 87, si compone di un unico articolo, del quale fanno parte ben 749 commi. Detta legge, nel dettare le disposizioni di bilancio per il triennio 20142016, ha disciplinato una vasta pluralita' di oggetti, tra i quali - per citare solo alcuni aspetti di quanto qui interessa direttamente - l'imposizione di oneri di finanza pubblica a carico delle Regioni (commi 119, 429, 499, 526 e 527);

la parziale modificazione della disciplina del patto di stabilita' (comma 122);

l'istituzione di nuove forme d'imposizione fiscale (comma 142);

la riserva all'erario delle nuove entrate derivanti da precedenti manovre di finanza pubblica (comma 508). Alla realizzazione della complessiva manovra di finanza pubblica varata con la l. n. 228 del 2012 sono state chiamate, dunque, anche le autonomie territoriali, ma per alcuni significativi profili in forme e con contenuti del tutto illegittimi. Specificamente illegittimi, e violativi delle attribuzioni della ricorrente, sono, nelle parti indicate in epigrafe e che appresso meglio si identificheranno, le disposizioni di cui ai commi 119, 122, 142, 429, 499, 508, 511, 526 e 527 dell'art. 1. Esse debbono essere pertanto dichiarate costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di D i r i t t o 1.- Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 119, della l. 27 dicembre 2013, n. 147. Il comma in esame dispone che, "al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria". L'art. 15 del d. l. n. 95 del 2012, cui fa espresso riferimento la disposizione impugnata, ha imposto alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano una serie di limitazioni all'autonomia finanziaria, relative al finanziamento e al funzionamento del servizio sanitario regionale. Una di esse era recata dal comma 14, ove si stabiliva che "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". In conseguenza dei limiti economici fissati all'art. 15 del d. l. n. 95 del 2012 (tra cui quello di cui al comma 14), lo Stato, col successivo comma 22 dello stesso art. 15 del d. l. n. 95 del 2012, ha ridotto il finanziamento al servizio sanitario nazionale "di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015". Per le Regioni a Statuto speciale, invece, e' stato previsto l'obbligo di "assicurare il concorso" agli obiettivi di finanza pubblica connessi alla riduzione della spesa sanitaria versando direttamente allo Stato la somma equivalente ai risparmi conseguiti, attraverso "le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e, nelle more dell'adozione delle norme di cui all'art. 27 della l. n. 42 del 2009, attraverso accantonamenti "a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali". Deve essere ricordato che l'odierna ricorrente, con ricorso iscritto al R.G. n. 160 del 2012, ha gia' impugnato l'art. 15, comma 22, del d. l. n. 95 del 2012, censurando la lesione all'autonomia finanziaria della Regione Sardegna determinata dall'imposizione di obblighi straordinari di finanza pubblica, illimitati nel tempo e concernenti la spesa sanitaria regionale, che, ai sensi dell'art. 1, comma 836, della l. n. 296 del 2006, grava per l'intero sulle finanze regionali (ivi si prevede che "dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato"). Sulla questione codesta Ecc.ma Corte deve ancora pronunciarsi. Le medesime censure debbono oggi essere riproposte avverso l'art. 1, comma 119, della legge impugnata. Con tale previsione, infatti, lo Stato ha inteso confermare in capo alle Regioni gli "obiettivi finanziari" (che altro non sono se non obblighi finanziari) gia' imposti dall'art. 15 del d. l. n. 95 del 2012, i quali debbono essere assolti non solo attraverso la diminuzione della spesa sanitaria, ma anche attraverso la corresponsione allo Stato delle somme equivalenti ai risparmi conseguiti o, nelle more, tramite l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi. 1.2.- Alla luce di quanto osservato in precedenza, appare evidente che il legislatore, con la disposizione in esame, ha imposto oneri di finanza pubblica da corrispondere direttamente allo Stato in un ambito che e' integralmente finanziato dalla Regione ricorrente, come dispone l'art. 1, comma 836, della l. n. 296 del 2006). Per tale ragione, appare evidente che il legislatore statale non ha inteso porre principi per il governo e il contenimento della spesa statale per la salute pubblica nel territorio sardo, ma ha direttamente posto un onere su un capitolo di spesa che ormai e' gestito e finanziato autonomamente dalla Regione Sardegna. In altri termini, la Regione Sardegna, che e' stata onerata dal 2006 del finanziamento integrale della spesa sanitaria regionale, sara' costretta a stornare una quota parte delle risorse stanziate per il Servizio sanitario regionale e devolverle sic et simpliciter allo Stato, a titolo di contributo di finanza pubblica. Cio' determina non solo un'evidente lesione dell'autonomia finanziaria regionale, ma anche l'evidente compromissione del diritto alla salute dei cittadini residenti in Sardegna, che sopportano le conseguenze di un illegittimo depauperamento delle risorse destinate a sostenere il Servizio sanitario nella Regione. A questo proposito, si deve ricordare che codesta Ecc.ma Corte costituzionale si e' pronunciata su un caso analogo gia' con la sent. n. 133 del 2010. Allora si controverteva della legittimita' costituzionale dell'art. 22, commi 2 e 3, del d. l. n. 78 del 2009: "La predetta norma, nel prevedere l'istituzione di un fondo con dotazione di 800 milioni di euro - «destinato ad interventi relativi al settore sanitario» ed alimentato con le economie di spesa derivanti, tra l'altro, dall'applicazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 [...] - dispone che «in sede di stipula del Patto per la salute e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale»" (cosi' e' riassunta la questione nella narrativa della menzionata pronuncia). Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, a quel proposito, rilevo' che "lo Stato, quando non concorre al finanziamento delta spesa sanitaria, «neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenza n. 341 del 2009)". Similmente, nel caso giudicato con sent. n. 341 del 2009 si controverteva sulla legittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 14, del d. l. n. 112 del 2008, ove si prevedeva che "siano ridotti del 20...

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