n. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2014 -

Ricorso della Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, codice fiscale n. 80143490581, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale Nicola Zingaretti, giusta mandato a margine del presente atto rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Massimo Luciani (codice fiscale LCNMSM52L23H501G;

fax: 06.90236029;

PEC massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9, e' elettivamente domiciliata;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliata ex lege, per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. n. 87. Fatto 1. - La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. n, 87, si compone di un unico articolo, del quale fanno parte ben 749 commi. Detta legge, nei dettare le disposizioni di bilancio per il triennio 2014-2016, ha disciplinato una vasta pluralita' di oggetti, tra i quali - per quanto qui interessa direttamente - la successione nei rapporti gia' intercorrenti fra i terzi e i soggetti deputati alla gestione di uno "stato di emergenza" ai sensi della legge n. 225 del 1992, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile. In particolare, l'art. 1, comma 422, della legge impugnata dispone che «Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati». La disposizione impugnata, nell'onerare altre Amministrazioni (tra le quali anche le Regioni e, dunque, la ricorrente) della successione nei rapporti (anche) passivi gia' facenti capo al Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'estendere ad altre Amministrazioni (tra cui, ancora una volta, anche la Regione ricorrente) la condizione di parte processuale di giudizi pendenti, e' gravemente lesiva degli interessi e delle attribuzioni costituzionali della Regione Lazio, che ne chiede la declaratoria d'illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto 1. - La disposizione impugnata prevede che, «alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24, febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in lutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati». 1.1. - La complessa oscurita' della previsione impugnata necessita che si tenti di definirne, in via preliminare, gli ambiti di applicazione: I «soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5» della legge n. 225 del 1992 sono i seguenti: a) i "commissari delegati" alla gestione dell'emergenza, di cui ai commi 4 e 4-bis;

  1. i soggetti investiti dei potere di ordinanza di protezione civile in vece del Capo del dipartimento della protezione civile, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 5;

  2. laddove si propenda per un'interpretazione estensiva del rinvio all'art. 5 della legge n. 225 del 1992, anche lo stesso Capo del Dipartimento della protezione civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I soggetti ora menzionati, ai sensi dello stesso art. 5 della legge n. 225 del 2012, operano "al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) [della stessa legge n. 225 del 2012], ovvero nella loro imminenza", ossia nel caso di "calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo". Di conseguenza. i "rapporti attivi e passivi" e i "procedimenti giurisdizionali pendenti" di cui si occupa il comma impugnato sono, anzitutto, quelli sorti e instaurati nello svolgimento delle funzioni confidate ai soggetti di cui sopra, nella gestione dello stato di emergenza (da fronteggiare con "mezzi e poteri straordinari") deliberato dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992. 1.1.1. - A questo proposito, deve essere segnalato che il testo della disposizione impugnata presenta un'ambiguita'. Il legislatore statale ha previsto che le Amministrazioni diverse dal Dipartimento di protezione civile "subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, [...] gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992". La struttura della frase e l'approssimativo uso della punteggiatura fanno si che non sia immediatamente comprensibile se il legislatore abbia inteso prevedere la successione solamente nei procedimenti giurisdizionali pendenti, oppure se il subentro sia relativo a tutti i' rapporti attivi e passivi, anche sostanziali, compresi quelli dedotti in giudizio. Ragioni di ordine logico e sistematico inducono a propendere per la seconda ipotesi. Anzitutto, non avrebbe propriamente senso parlare di "attivita'" e "passivita'" dei rapporti, laddove questi fossero esclusivamente quelli processuali, atteso che l'attivita'" e la "passivita'" si predicano, logicamente, dei rapporti sostanziali. In secondo luogo, una volta che si disponga la successione in tutti i rapporti (attivi e passivi), sarebbe illogico limitarla a quelli processuali. In ogni caso, la stessa previsione della successione nei soli rapporti processuali e' del tutto illegittima, come appresso - si confida - si' dimostrera'. 1.1.2. - Tra i rapporti per i quali si dispone l'illegittima successione vi sono anche quelli "derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343". Il comma 5 dell'art. 5-bis del d.l. n. 343 del 2001, oggi abrogato dal comma 1 dell'art. 40-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, faceva riferimento alla "dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile". Di conseguenza, se si vuole assegnare alla disposizione impugnata un «effetto utile», pare evidente che il legislatore statale abbia inteso identificare, evidentemente ex post e con efficacia sostanzialmente retroattiva, il centro d'imputazione dei rapporti relativi alla gestione dei c.d. "grandi eventi" gia' celebrati e gestiti dal Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (hinc inde, anche DPC). 1.1.3. - Infine, tenuti a subentrare al DPC sono in generale "le amministrazioni e gli enti" che sarebbero "ordinariamente competenti", nonche' quelli "individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225". Il comma 4-ter ora menzionato prevede che, "Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi". Il successivo comma 4-quater, poi, specifica che, "Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo' essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze...

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