n. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2014 -

Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 7 febbraio 2014, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (C.F.: MRNFNC73D28H501U;

PEC: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;

fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio, ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistente. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2013, limitatamente all'art. 1, commi 429, 481, 499, 508, 510, 526, 527, 711, 712, 723, 725, 727, 729, lett. h), secondo periodo. Fatto 1. La legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sul supplemento ordinario n. 87 alla G.U. della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2013, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». 2. Molte delle norme contenute nella citata legge, tuttavia, incidono indebitamente su sfere di competenza costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione Valle d'Aosta, ledendone l'autonomia legislativa, finanziaria ed organizzativa. Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni normative: art. 1, comma 429, nella parte in cui prevede, con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, un ulteriore contributo finanziario a carico della ricorrente e dei Comuni ricadenti sul suo territorio, imponendo un risparmio di spesa pari a complessivi euro 344 milioni, per le Regioni e le Province autonome, e a complessivi euro 275 milioni, per gli enti locali comunali. Tali importi derivano, secondo il dettato normativo, dalle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica adottate sulla base degli «indirizzi» del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013, come modificato in legge. Per quel che piu' interessa in questa sede, per espressa previsione legislativa l'importo complessivo del contributo finanziario dovra' essere conteggiato ai fini della determinazione dell'«obiettivo in termini di competenza eurocompatibile» di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 («Legge di stabilita' 2013»). In proposito e' bene sin d'ora precisare che tale ultima disposizione, sulla quale si tornera' ampiamente nel prosieguo, e' gia' stata impugnata dinanzi a codesta ecc.ma Corte dalla Regione Valle d'Aosta con ricorso n.r.g. 24 del 2013, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto;

art. 1, comma 481, nella parte in cui stabilisce che il livello del finanziamento del Servizio Sanitario nazionale (SSN) e' ridotto di euro 540 milioni per l'anno 2015 ed euro 610 milioni a decorrere dall'anno 2016. La norma precisa, con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, che queste ultime «assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e che «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27», l'importo del concorso finanziario «e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali»;

art. 1 comma 499, nella parte in cui modifica testualmente il gia' censurato comma 454 dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 e, in particolare, la lett. d) di tale disposizione, individuando - ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto di stabilita' «in termini di competenza eurocompatibile» - gli importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali di ciascuna Autonomia speciale, quantificati, per quanto attiene alla Valle d'Aosta, in euro 7 milioni per l'anno 2014, ed euro 9 milioni per gli anni 2015 e 2017;

art. 1, comma 508, in combinato disposto con il successivo comma 510, laddove detta la disciplina del concorso finanziario delle Regioni a Statuto speciale all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, prevedendo che: «le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico». Cio', al fine di garantire la riduzione del debito pubblico nel rispetto dei parametri stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governante nell'Unione economica e monetaria (c.d. «Fiscal compact»). Il citato comma 510 aggiunge, con esclusivo riguardo Valle d'Aosta, che: «In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la Regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale», precisando che «in caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la Regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali»;

art. 1, comma 526, nella parte in cui impone alle Regioni speciali, per l'anno 2014, di concorrere ulteriormente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'importo complessivo di 240 milioni di euro, nel rispetto delle «procedure previste dall'articolo 27 della logge 5 maggio 2009, n. 42», specificando che «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27», il contributo finanziario del concorso «e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto .recale e Provincia autonoma, nella tabella» ivi indicata (l'accantonamento a carico della Valle d'Aosta ammonta ad euro 5,54 milioni);

art. 1, comma 527, nella misura in cui prevede che gli importi indicati nella tabella di cui al comma precedente possono formare oggetto di modifica, «a invarianza di concorso complessivo», mediante un apposito accordo da sancire in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2014, accordo il cui contenuto dovra' essere recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

art. 1, commi 711, 712, 723, 725, 727 e 729, lettera h), secondo periodo, nella parte in cui, nel dettare la disciplina del nuovo Fondo di solidarieta' comunale e delle modalita' con le quali i diversi livelli di governo dovranno procedere ai relativi «riversamenti», richiamano, per confermarne l'applicazione, l'articolo 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011 - gia' oggetto di impugnazione ad opera della Valle con ricorso pendente dinanzi a codesta ecc.ma Corte e recante n.r.g. 38/2012. Quest'ultimo articolo prevede, come noto, che «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio «relativamente all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. n. 201/2011. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, della legge delega, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi ai tributi erariali». 3. Tutto cio' premesso, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, ritenuta la lesione delle proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto della richiamata disciplina statale, impugna l'art. 1, commi 429, 481, 499, 508, 510, 526, 527, 711, 712, 723, 725, 727, 729, lett. h), secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, in quanto illegittimi alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 429 e 499 della legge n. 147 del 2013, per violazione del principio pattizio, della particolare autonomia finanziaria e organizzativa valdostana, nonche' del principio costituzionale di leale collaborazione. 1. L'art. 1, comma 429, della legge impugnata dispone, con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, che le Regioni e Province autonome sono tenute ad assicurare un ulteriore risparmio di spesa pari a complessivi euro 344 milioni. Allo stesso modo, gli enti locali sono chiamati a garantire, per gli anni 2016 e 2017, «un contributo di 275 milioni di euro». La medesima disposizione precisa che i predetti importi discendono dalle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica adottate sulla base degli «indirizzi» del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013. Inoltre, la norma impugnata prevede - per quel che piu' rileva - che tali somme vanno ad incidere sulla determinazione dell'«obiettivo in termini di competenza eurocompatibile» di cui all'art. 1, comma 454...

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