n. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 gennaio 2014 -

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha approvato il disegno di legge n. 566 - Stralcio I dal titolo «Norme in materia di IRFIS-FinSicilia S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50», pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 20 dicembre 2013. L'articolo 4 che si trascrive di seguito da' adito a censure per violazione degli articoli 81, 97 e 117, primo comma della Costituzione in relazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 117, secondo comma lett. e) Cost. Art. 4. - Fondo per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti alle imprese. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50. 1. Il secondo comma dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e' sostituito dal seguente: «2. Il fondo e' destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale nonche' alla concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi o altre istituzioni creditizie riconosciuti dalla Regione e convenzionati con l'IRFIS-FinSicilia S.p.A.». 2. Al terzo comma dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dopo le parole «istituti di credito» sono inserite le parole «e intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni)». 3. All'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dopo il secondo comma e' inserito il seguente comma: «2-bis. Sono escluse dalla garanzia di cui al presente articolo le imprese elettriche ad eccezione di quelle che producono energia rinnovabile. Sono escluse altresi' le imprese petrolchimiche, le raffinerie ed i cementifici». 4. L'articolo 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e' sostituito dal seguente: «Art. 46. - 1. La garanzia a prima richiesta prevista dall'articolo 43 e' concessa, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a valere sulle disponibilita' del fondo unico di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 possono essere utilizzate, con separata evidenza contabile, anche risorse di provenienza extra regionale. 3. Le modalita' di concessione della garanzia sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.». 5. Gli articoli 44 e 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, sono abrogati. Le norme contenute nel sopra riportato articolo sostanzialmente riproducono ed ampliano le previsioni di cui all'articolo 8 commi 8, 9 e 10 del disegno di legge...

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