n. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2013 -

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 3 dicembre 2013, ha approvato il disegno di legge n. 304-28-280 dal titolo "Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale", pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 6 dicembre 2013. L'art. 6, comma 6 si ritiene essere in contrasto con l'art. 81, 4° comma della Costituzione. Il legislatore regionale prevede infatti che gli interventi finanziari in favore delle imprese di informazione locale, consistenti in contributi destinati all'abbattimento degli interessi e prestazioni di garanzia su operazioni finanziarie destinate a coprire i nuovi investimenti, possano essere attivati anche negli anni successivi al 2013, in quanto compatibili, a valere sulle risorse del programma comunitario relativo al FERS 2014-2020. La disposizione, che non contiene alcuna quantificazione dell'importo dei benefici erogabili, ne' alcun limite temporale dell'erogazione degli stessi, non ottempera a quanto prescritto dall'art. 19, comma 1, della legge n. 31 dicembre 2009 n. 196 secondo cui "le leggi ed i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e pluriennali". Detta disposizione, specificativa del precetto di cui all'art. 81, 4° comma, Cost., applicabile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale (sent. CC 181/2013), prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non puo' essere assoggettata a copertura un'entita' indefinita. La norma censurata, inoltre, stabilisce che si potra' far fronte agli oneri, si ripete non quantificati, derivanti dall'attivazione degli interventi agevolativi previsti dal menzionato art. 6, con risorse di provenienza europea relative al FERS 2014-2020. Orbene tali risorse, ancorche' verosimilmente ammissibili nel contesto programmatico dei fondi strutturali europei, non possono che considerarsi indicative fino all'approvazione dei relativi documenti programmatici e, pertanto, non ci si puo' esimere dal rilevare la inidoneita' della copertura finanziaria prevista, atteso che la norma proposta impegna per il futuro risorse oggetto di procedure di allocazione...

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