n. 99 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 2013 -

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, previa deliberazione della Giunta provinciale 17 ottobre 2013, n. 2233 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27923 del 17 ottobre 2013 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto presso l'avv. Manzi in via Confalonieri, n. 5, Roma;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, Per violazione: degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 3;

dell'articolo 8, n. 29);

dell'articolo 9, nn. 2) e 4);

dell'articolo 16 dello Statuto speciale;

del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 470);

del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati. Fatto La Provincia autonoma di Trento e' dotata di competenza legislativa primaria in materia di «addestramento e formazione professionale» (art. 8, n. 29, Statuto speciale) nonche' di competenza concorrente in materia di «apprendistato;

libretti di lavoro;

categorie e qualifiche dei lavoratori», ai sensi dell'art. 9, n. 4, dello Statuto. In tali materie, la Provincia e' titolare delle corrispondenti competenze amministrative, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto. Tali norme hanno ricevuto attuazione con il d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689. Le competenze statutarie costituiscono ancora un fondamentale parametro di riferimento. Anche codesta ecc.ma Corte costituzionale ha affermato, nelle sentenze nn. 328/2010 e 213/2009 che «n materia di istruzione e formazione professionale l'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia piu' ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige». Ed anche nel caso di cui alla sent. n. 275/2012 il ricorso della Provincia di Trento a codesta Corte costituzionale era stato esaminato - pur con esito negativo per la Provincia - sulla base della invocata competenza statutaria in materia di formazione professionale. Tuttavia, in precedenza, con la sentenza n. 328 del 2006, era stato ritenuto altrimenti, in relazione alla competenza residuale delle Regioni ordinarie, stabilita dell'art. 117, comma 4, Cost., in materia di formazione professionale, con conseguente applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nella presente controversia, tuttavia, non ha rilievo la precisa individuazione del fondamento attuale della potesta' legislativa della ricorrente Provincia autonoma, in quanto i parametri costituzionali fatti valere si applicano ugualmente, nei rapporti con la legge ordinaria dello Stato, sia alle potesta' legislative statutarie che alle potesta' legislative derivanti dall'art. 117 della Costituzione: si tratta infatti dell'essenziale carattere territoriale della potesta' legislativa, del principio di leale collaborazione e del principio di ragionevolezza. Si precisa inoltre che nell'esercizio delle proprie competenze legislative, la Provincia di Trento ha disciplinato la materia dei tirocini formativi e di orientamento, ed in particolare i soggetti promotori (articolo 4-bis l.p. 16 giugno 1983, n. 19, e relative deliberazioni attuative, tra cui la deliberazione della Giunta provinciale 1° febbraio 2013, n. 175). Nella materia in questione e' ora intervenuto il d.l. n. 76/2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti». L'art. 2 del decreto prevede «Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile». La Provincia autonoma di Trento non contesta...

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