n. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2013 -

Ricorso nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587), Fax 06/965l4000 e PEC ags.rm2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente pro tempore;

Avverso gli articoli 20, comma 2 e 21, commi 3 e 4 della legge pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 6 agosto 2013, recante «Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attivita' economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonche' agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione». Con la legge indicata in epigrafe, la Provincia Autonoma di Bolzano ha dettato «Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attivita' economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonche' agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione». Ritiene la Presidenza del Consiglio dei Ministri che essa presenti profili di incostituzionalita' ed ecceda quindi dalle competenze statutarie, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 2 e nell'articolo 21, commi 3 e 4, delle quali si propone l'impugnativa ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione, per i motivi di seguito specificati. 1. L'articolo 20 detta norme in materia di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti, prevedendo, al comma 2, il quale sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 6/2002, la concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive nonche' ai portali informativi online «con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale». Anche se la norma rinvia ad una successiva delibera di Giuntai l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei contributi, essa e' gia' di per se' lesiva del diritto dell'unione europea, in quanto il requisito della sede legale nella...

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