n. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (CF: 80188230587) in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - Fax 06/96514000 - ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, la declaratoria di illegittimita' costituzionale della "La legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013 n. 20, recante "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante" Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013/2015" e ulteriori disposizioni normative" (L. Finanziaria Regionale 2013), pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 24 luglio 2013. Nella seduta del 19 settembre 2013 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli. affari regionali, ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013 n. 20, su indicata la quale presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione al seguente articolo secondo quanto si argomenta e si deduce l'illegittimita' costituzionale: 1) L'art. 10, comma 1, nell'introdurre il comma 5 quinquies all'art. 19, della legge n. 28/2011 in materia di riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, stabilisce che ".Non e' necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (ex art. 13, della legge 3 febbraio 1974, n. 64) per varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densita' edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato gia' acquisito in sede di pianificazione generale pur privio della valutazione sullo studio di Microzonazione sismica di livello l". In merito appare opportuno sottolineare che nella legge della Regione Abruzzo 28/2011, all'art. 5, viene stabilito che gli strumenti di pianificazione urbanistica, qualunque essi siano (comma 2) devono essere integrati con gli studi di Microzonazione Sismica (MS). A tale principio generale viene data attuazione, stabilendo le procedure di adozione, sia nel caso in cui i suddetti studi non determinino "incoerenze" con gli strumenti vigenti (comma 5, lettera a), sia nel caso tali...

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