n. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 settembre 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), in carica, rappresentato e difeso: dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso la quale e' domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della Regione in carica, con sede in Perugia;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 17 luglio 2013, n. 32, limitatamente agli articoli 62, 63, comma 1, lettera b), e comma 2, 68 e 73. Fatto La legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, detta il «Testo unico in materia di turismo». Limitatamente agli articoli indicati in epigrafe, la legge regionale e' costituzionalmente illegittiina e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 settembre 2012, viene impugnata per i seguenti Motivi 1. - Art. 62, della legge n. 13/2013, della Regione Umbria. 1.1. L'art. 62, comma 1, della legge regionale Umbria n. 13/2013, sotto la rubrica «Direttore tecnico», dispone che «La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare o al legale rappresentante della societa' in possesso delle conoscenze ed attitudini professionali all'esercizio dell'attivita' di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea». Tale disposizione, che si censura, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto viola i principi fondamentali in materia di professioni e si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 1.2. Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, contenente, tra l'altro, il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, all'art. 20, dell'allegato 1, sotto la rubrica «Direttore tecnico», prevede che «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano». 1.3. La norma che si censura si pone in contrasto con la disposizione che si e' richiamata. Il legislatore regionale, infatti, nel consentire lo svolgimento delle funzioni di direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo a soggetti in possesso delle «conoscenze ed attitudini professionali all'esercizio delle attivita' di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ... conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea», legittima l'esercizio di tale professione da parte di soggetti che non abbiano conseguito la specifica abilitazione professionale, peraltro disciplinata dal successivo art. 63, della stessa legge regionale. Cosi' facendo il legislatore regionale, implicitamente, individua anche requisiti professionali del tutto generici (conoscenze e attitudini professionali), maturati nel corso di un arco temporale del tutto indeterminato, presso le stesse agenzie di viaggio e non certificati da alcun organismo, come idonei e sufficienti all'esercizio della richiamata professione. Ne', al riguardo, puo' assumere alcun rilievo il riferimento al citato decreto legislativo n. 206/2007 atteso che esso riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle...

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