n. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 agosto 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta in carica, con sede in Ancona, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 50 del giorno 27 giugno 2013, recante «Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesario, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto» e, in particolare, dell'art. 3, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), e comma 3 della Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta in data giorno 8 agosto 2013. 1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche del giorno 27 giugno 2013, risulta pubblicata la legge 17 giugno 2013, n. 13, recante «Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesario, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto». L'art. 3 di tale legge regionale riguarda le funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo, disponendo testualmente: 1. Le funzioni amministrative concernenti la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sono esercitate dalle Province. 2. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli articoli 14,15,16 e 17 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo). 3. Gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'art. 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17 della 1.r. 13/1999 ed in particolare per la realizzazione di opere a difesa degli abitati;

possono altresi' avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalita' della presente legge e per l'individuazione della manutenzione...

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