n. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2013 -

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta n. 70 del 12 agosto 2013, ha approvato il disegno di legge n. 51-38-bis - Norme stralciate I stralcio dal titolo «Norme in materia di ineleggibilita' dei deputati regionali e di incompatibilita' con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale.», pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 13 agosto 2013. Il provvedimento legislativo, che ha avuto un lungo e controverso iter parlamentare, secondo quanto emerge dai lavori d'aula, perseguirebbe l'intento di soddisfare le molteplici istanze di moralizzazione della politica e della vita pubblica provenienti dalla societa' civile, eliminando potenziali cause del condizionamento del consenso per garantire il libero esercizio del diritto di voto nonche' assicurare il rispetto dei principi di imparzialita', buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione. Il disegno di legge contiene alcune modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951 n. 29 in tema di ineleggibilita' e di incompatibilita' alla carica di deputato regionale e, in conformita' agli articoli 9 e 17-bis dello Statuto siciliano, sara' soggetto a pubblicazione senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L.R. 23 ottobre 2001 n. 14 ai fini di una possibile sottoposizione a referendum popolare. L'iniziativa legislativa adottata nell'esercizio della competenza legislativa primaria prevista dall'art. 3 dello Statuto speciale, seppure apprezzabile nell'intento, non e', ad avviso del ricorrente, esente da censure di ordine costituzionale per le motivazioni che di seguito si espongono. In proposito si ritiene opportuno succintamente evidenziare quanto acclarato da codesta eccellentissima Corte con costante e consolidata giurisprudenza in materia di elettorato passivo e di limitazione allo stesso. Il precetto di cui all'art. 51 della Costituzione deve essere inteso nel senso che l'eleggibilita' e' la regola e l'ineleggibilita' l'eccezione. Questo principio interpretativo, contenuto gia' nella sentenza di codesta Corte n. 46 del 1969, e' stato infatti ulteriormente ripreso ed approfondito orientando tutta la giurisprudenza successiva, in quanto rappresenta il criterio che condiziona sia i presupposti sostanziali della disciplina positiva della ineleggibilita', sotto il profilo della tipizzazione della fattispecie e della ragionevolezza del contenuto, che della sua interpretazione (sentenze C.C. n. 162/1985;

n. 43/1987;

n. 1020/1988 e n. 141/1996). Codesta Corte ha invero ricondotto il diritto di elettorato passivo di cui all'art. 51 della Costituzione alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Carta (sentenze C.C. n. 571/1989 e n. 235/1988). Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale in base alle regole della necessita' e della ragionevole proporzionalita' di tale limitazione. Sicche', per stabilire se l'ipotesi di ineleggibilita' o incandidabilita' e' legittima, occorre valutare se essa sia indispensabile per assicurare la salvaguardia di detti valori, se sia proporzionata al fine perseguito o se, invero, essa non finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica delineati dal Titolo IV parte Iª della Costituzione, comprimendo un diritto inviolabile senza adeguata giustificazione di rilievo costituzionale. Codesta Corte ha costantemente affermato che le cause di ineleggibilita' in quanto costituiscono eccezione al generale e fondamentale principio del libero...

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