n. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 agosto 2013 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

Contro la regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 2 legge Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, che inserisce l'art. 1-ter alla l.r. marzo 2008, n. 2 La norma regionale in epigrafe e' palesemente illegittima e si chiede che venga dichiarata incostituzionale per i seguenti Motivi La norma regionale denunciata inserisce l'art. 1-ter alla l.r. 1 marzo 2008, n. 2, (localizzazione e realizzazione delle centrali di compressione a gas);

e testualmente, recita: «La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas e' consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio». La previsione regionale dunque subordina la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas ad uno «studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio». La disciplina relativa alla localizzazione di impianti a gas rientra nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», assegnata dall'art. 117, comma terzo della Costituzione, alla potesta' legislativa concorrente Stato/Regioni. Nell'esercizio della sua potesta' legislativa, lo Stato ha fissato i principi fondamentali in materia di localizzazione di impianti energetici con la l. 23 agosto 2004, n. 239 («Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»). Tale legge determina, altresi', quelle disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della disciplina comunitaria. L'art. 1...

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