n. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 luglio 2013 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80213330584), in persona del Presidente del Consiglio p.t., con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587) - fax: 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per l'annullamento in parte qua, della legge della regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013 pubblicata sul BUR n. 24 del 7 maggio 2013. La legge regionale epigrafata recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2013) all'art. 1, comma 127, lettere b) e c), nell'integrare la legge regionale n. 1/2012 cosi' dispone: «b) al comma 2, dopo le parole: "e' tenuto al pagamento di un indennizzo" sono inserite le seguenti: "alla regione Campania";

  1. alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "Il 50 per cento degli importi riscossi dai comuni sul demanio marittimo di propria competenza e' assegnato ai medesimi comuni territorialmente competenti e da essi direttamente trattenuto.".». Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2012 integrato con le modifiche sopra descritte, introdotte dalla legge in esame, cosi' statuisce: «2. Nel caso di utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo che comportano mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, o la realizzazione di opere di facile rimozione, l'occupante abusivo e' tenuto al pagamento di un indennizzo alla regione Campania pari al tributo regionale dovuto, se in possesso di legittimo provvedimento abilitativo, aumentato del 200 per cento. Nel caso di utilizzazioni difformi dal provvedimento abilitativo, l'indennizzo e' pari al tributo regionale aumentato del 100 per cento. Nel caso di utilizzazioni senza titolo o difformi dal titolo, che comportano la realizzazione di opere inamovibili non legittimate, l'indennizzo da pagare e' pari al valore di mercato del manufatto, aumentato nella misura indicate dai periodi 1 e 2. Rimane ferma l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il pagamento dell'indennizzo da corrispondere allo Stato al sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), nonche' il ripristino dello stato dei luoghi. Il 50 per cento degli importi riscossi dai comuni sul demanio marittimo di propria competenza e' assegnato ai medesimi comuni territorialmente competenti e da essi direttamente trattenuto». Orbene, la suddetta disposizione regionale, che destina alla regione un indennizzo per i casi di utilizzazione dei beni demaniali marittimi in modo difforme dal titolo abilitativo ovvero senza titolo, introduce un indennizzo da parte dell'occupante abusivo a favore della regione che costituisce una duplicazione dell'indennizzo dovuto allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 400/1993. Tale previsione regionale si pone pertanto in contrasto con il menzionato art. 8 della legge n. 400/1993, nonche' con l'art. 1, comma 257, della legge n. 296/2006, e con le disposizioni del codice della navigazione (articoli 32 e seguenti) che riservano allo Stato la potesta' di imposizione e riscossione degli indennizzi in quanto inerenti alle funzioni dominicali spettanti allo Stato in base all'art. 822 del codice civile. Anche la Corte costituzionale (con le sentenze n. 343 del 1995 e n. 150 del 2003) ha chiarito che la spettanza degli introiti delle occupazioni del demanio marittimo e' attribuita unicamente allo Stato, nella sua qualita' di proprietario dei beni. Si segnala inoltre che la circostanza che la previgente formulazione dell'art. 12, comma 2, contenente gia' la previsione di un indennizzo, non sia stata impugnata da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, non ha alcun rilievo poiche' la Corte costituzionale, con la sentenza n. 139/2013, ha affermato che «l'istituto dell'acquiescenza non e' applicabile nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale». La disposizione regionale in esame viola pertanto la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di sistema tributario di cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed e), della Costituzione, nonche' l'art. 119, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale le regioni debbono stabilire e applicare entrate proprie in armonia con la Costituzione e i principi di coordinamento della finanza pubblica. L'art. 1, comma 140, stabilisce che «Se sono state accertate le violazioni di cui ai commi 138 e 139, l'autorita' competente in materia di VIA, come individuate della normative regionale, puo' disporre la sospensione dei lavori e, valutata l'entita' del pregiudizio ambientale arrecato e quello eventualmente conseguente all'applicazione delle relative sanzioni, puo' disporre a cura e spese del proponente, definendone i termini e le modalita': a) nel caso previsto dal comma 138, la demolizione e ripristino dello stato del luoghi e della situazione ambientale;

  2. nel caso previsto dal comma 139, l'adeguamento dell'opera o dell'intervento alle prescrizioni impartite». I commi 138 e 139 sopracitati prevedono, altresi', che: «138. Chiunque realizza un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 152/2006, in assenza della verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20 del medesimo decreto oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravita della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto. 139. Chiunque, nella realizzazione di un'opera o di un intervento, viola le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 oppure del provvedimento di via, nonche' le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravita' della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto». La normative regionale in questione nel disporre che la sospensione dei lavori sia rimessa ad una scelta discrezionale dell'autorita' competente, sia nel caso in cui si realizza un'opera o un intervento in assenza della verifica di assoggettabilita' oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, sia nel caso in cui si realizza un'opera o un intervento che viola le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilita' oppure del provvedimento di VIA, nonche' le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, si pone in contrasto con la normativa statale in materia di VIA disciplinata dal decreto legislativo n. 152/2006. Infatti l'art. 29 di detto decreto legislativo, ai commi 3...

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