n. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2013 -

Ricorso n. 73 depositato il 10 luglio 2013 del Presidente del Consiglio dei ministri (CF 80188230587) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 0696514000 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della Legge Regione Valle d'Aosta n. 13 del 15/04/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 07/05/2013, recante "Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria", quanto ai suoi: art. 5, rubricato "Determinazioni in materia di polizia veterinaria", ove si prevede che: "1. Sono aboliti gli obblighi e gli adempimenti in materia di polizia veterinaria di seguito elencati: a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini nei macelli e negli allevamenti della Regione;

  1. obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei pascoli estivi per motivi d'alpeggio di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

  2. visita veterinaria per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 42 del d.P.R. 320/1954 per i trasferimenti nell'ambito della Regione;

  3. obbligo di vigilanza annuale in allevamenti bovini e ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di sospetto;

  4. obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in assenza di restrizioni per malattie infettive;

  5. obbligo di visita veterinaria domiciliare sui bovini e gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti animali siano trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

  6. nulla osta per la macellazione ad uso familiare nelle macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti;

  7. obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 320/1954, per le seguenti malattie: 1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus...

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