n. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 giugno 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio del Ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, per il ricevimento degli atti numero di fax 0696514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Basilicata (C.F. 80002950766), in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale, degli artt. 16, comma 2, e 29, comma 6, lettera g) della legge della Regione Basilicata n. 7 del 16 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 20 aprile 2013, n. 13, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 15.06.2013. Fatto In data 20 aprile 2013 e' stata pubblicata, sul n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, la legge regionale n. 7 del 16 aprile 2013. Con essa sono state adottate «Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata». Peraltro, come meglio si andra' a precisare nel prosieguo, talune delle disposizioni contenute in detta legge eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato;

devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento. La legge regionale in esame, infatti, presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 97 e all'art. 117, comma 2, Cost. Piu' in particolare: 1) l'art. 16, che sostituisce in toto l'art. 27 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, che, a sua volta aveva modificato la legge regionale 16 giugno 2003, n. 22, e' rubricato «Norme in materia di prevenzione della cecita'» e dispone il trasferimento delle attivita' sanitarie di prevenzione, riabilitazione visiva e clinico-gestionali della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' (SIACP), di cui all'art. 1 della predetta legge regionale Basilicata n. 22/2003, all'Azienda sanitaria di Potenza (ASP), in coordinamento, per le stesse attivita', con l'Azienda sanitaria di Matera. Il comma 2 dell'articolo in argomento dispone altresi' il trasferimento delle dotazioni strumentali e finanziarie assegnate dalla Regione al SIACP e non ancora utilizzate e il subentro della ASP nel contratto di lavoro privato del personale, senza formazione di alcun rapporto di pubblico...

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